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20 Gennaio 2021

Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali

Entro il 28 febbraio 2021 le amministrazioni devono iscrivere sul bilancio 2021 l’accantonamento di debiti commerciali che emerge dai dati resi disponibili sulla piattaforma dei crediti commerciali, analizziamo i differenti aspetti che caratterizzano l’adempimento.

La piattaforma di certificazione dei creditiPCC

La Piattaforma dei Crediti Commerciali serve a certificare e tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali.
L’articolo 7-bis del d.l. 35/2013 stabilisce che siano puntualmente rilevate sul sistema PCC le operazioni sotto elencate:

  1. invio della fattura da parte del creditore;
  2. ricezione della fattura da parte della pubblica amministrazione (P.A.);
  3. contabilizzazione della fattura da parte della P.A., con indicazione dell’importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile;
  4. eventuale comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A., entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
  5. eventuale certificazione dei crediti da parte della P.A. su istanza del creditore, ex articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. 185/2008 e articolo 12, comma 11-quinquies, del d.l. 16/2012;
  6. eventuale anticipazione e/o cessione dei crediti certificati ad una Banca o ad un intermediario finanziario abilitato;
  7. eventuale compensazione dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, ex articolo 28-quater del d.P.R. 602/1973, ovvero con somme dovute in base a istituti definitori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ex articolo 28-quinquies del d.P.R. 602/1973;
  8. pagamento della fattura da parte della P.A.

In dipendenza delle diverse fasi del ciclo di vita, ciascuna fattura può trovarsi in uno (o più) dei seguenti stati contabili:

  • Inviata: la fattura è stata immessa nel sistema PCC dal creditore;
  • Ricevuta: la fattura è pervenuta alla P.A. destinataria;
  • Respinta: la fattura è stata rifiutata dalla P.A. destinataria;
  • Contabilizzata/in lavorazione: la fattura è stata rilevata nel sistema contabile della P.A., con indicazione dell’importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile;
  • Certificata: la fattura è stata inclusa in una certificazione dei crediti;
  • Pagata/Lavorata: la P.A. ha emesso il mandato di pagamento.

Gli stati “Certificata” e “Pagata” possono riferirsi all’intero importo della fattura o a parte di esso.

Quando nasce il “Fondo di garanzia dei debiti commerciali”

Il fondo di garanzia dei debiti commerciali nasce, o meglio assume importanza agli occhi degli enti locali, con la Legge 30 dicembre 2018, n.145 ovvero la Legge di bilancio 2019.
Detto fondo costituisce sostanzialmente un accantonamento correlato al ritardo dei pagamenti accumulati dall’ente, ritardo che viene evidenziato da un raffronto tra la piattaforma di certificazione dei crediti e la contabilità finanziaria dell’ente stesso.
Tale obbligo riguarda quindi gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento di cui al comma 859 della stessa legge di bilancio 2019 e/o quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commercialiPCC o le cui informazioni trasmesse non sono state elaborate dagli applicativi in modo lineare.
L’indicatore di riduzione del debito pregresso misurerà il rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine 2020 e a fine 2019, mentre l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti considererà le fatture scadute nel 2020 (pagate e non pagate) e le fatture pagate nel 2020 prima della scadenza.

Rinvio del fondo garanzia debiti commerciali

L’adempimento di cui stiamo parlando avrebbe dovuto interessare gli enti già a far decorso dall’esercizio 2020, in zona cesarini si è tuttavia assistito a un suo rinvio applicativo che lo ha spostato all’esercizio 2021.
A questo proposito richiamiamo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020:

“All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859, le parole: «A partire dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall’anno 2021»;
b) al comma 861, le parole: «Limitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all’esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse;
c) al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021».”

Il comma 854 della legge di bilancio per il 2020 ha spostato quindi dal 2020 al 2021 la decorrenza dell’obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC).

Come si calcola lo stock del debito commerciale

Lo stock del debito rilevato in base alle risultanze presenti nel sistema PCC è così calcolato:

Saldo presentato + saldo ricevuto + saldo liquidato + saldo sospeso (senza conti sospesi o in contenzioso o per adempimenti normativi) + saldo pagato – saldo pagato al 31/12

In merito a quanto sopra il MEF ha fornito le seguenti definizioni:

  • Saldo Presentato: importo del documento contabile comunicato dal fornitore (tramite SDI o altri canali) e non ancora ricevuto dall’Amministrazione Debitrice. Corrisponde alla somma degli importi dei documenti che si trovano nello stato presentato alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC.
  • Saldo Ricevuto: importo del documento contabile comunicato dal fornitore (tramite SDI o altri canali) e ricevuto dall’Amministrazione Debitrice. Corrisponde alla somma degli importi dei documenti che si trovano nello stato ricevuto alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC.
  • Saldo Liquidato: importo contabilizzato dall’Amministrazione debitrice in uno o più conti del liquidato alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC.
  • Saldo Sospeso (Senza conti sospesi contestati o in contenzioso): importo totale contabilizzato in uno o più conti del sospeso (ad eccezione dei conti del sospeso per contenzioso o del sospeso contestato) alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC.
  • Saldo Pagato: importo totale pagato al netto degli storni alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC.
  • Saldo Pagato al 31/12: importo totale pagato calcolato come somma di tutti i pagamenti con data mandato inferiore o uguale al 31/12 dell’anno precedente, al netto degli storni registrati in PCC entro il 31/12 dell’anno precedente.

Nel file di dettaglio sono disponibili anche i saldi (conti sospesi contestati o in contenzioso o per adempimenti normativi e saldo non liquidabile) non espressamente presenti nella formula di calcolo (la loro variazione ha comunque effetto sui saldi presenti nella formula):

  • Saldo Sospeso (Solo conti sospesi contestati o in contenzioso o per adempimenti normativi): importo totale contabilizzato in conti sospesi contestati o in contezioso alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC. La variazione di tale importo ha effetto sui saldi che concorrono al calcolo dello stock.
  • Saldo non Liquidabile: importo dichiarato non liquidabile dall’Amministrazione debitrice alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC. La variazione di tale importo ha effetto sui saldi che concorrono al calcolo dello stock.

Fondo garanzia debiti commerciali: operazioni di allineamento e bonifica

L’allineamento della posizione di ogni ente rispetto alla piattaforma di certificazione dei crediti si sviluppa con diversi passaggi, vediamo quali sono:

  1. verifica su PCC dello stock del debito in essere al 31/12 di un determinato anno;
  2. estrapolazione dalla PCC dei documenti che compongono tale stock (file excel);
  3. verifica con la propria contabilità interna dello stato dei documenti inseriti nello stock;
  4. allineamento delle due posizioni (contabilità interna Ente e contabilità PCC) attraverso diverse tipologie di operazioni possibili in PCC;
  5. verifica parificazione delle risultanze della PCC con quanto contenuto nella propria contabilità;
  6. comunicazione dello stock definitivo in apposito campo della PCC.

In questo modo è terminata la bonifica della Piattaforma Certificazione Crediti.

Fondo garanzia debiti commerciali: scostamenti e gli eventuali accantonamenti

Entro il 28 febbraio 2021, gli enti il cui debito al 31 dicembre 2020, cosi come rilevato dalla PCC, risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, devono ridurre il debito relativo alla medesima data del 10% rispetto a quello registrato al 31/12/2019.

La mancata riduzione comporta l’applicazione delle misure di cui al c. 862 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, ossia stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali.
Su questo accantonamento, che non riguarda gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

  • al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
  • al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
  • al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
  • all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
  • Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell’anno precedente (anno T – 1).

A decorrere dal 2021, entro il 31 gennaio di ogni anno, le comunicazioni relative all’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente dovranno effettuare la comunicazione mediante la piattaforma elettronica ministeriale.

Per l’anno 2021 la comunicazione potrà essere effettuata entro il 28 febbraio.
A fronte di uno scarto fra il valore dello stock del debito rilevato da PCC e il valore calcolato dagli uffici comunali, questi ultimi dovranno procedere con l’aggiornamento delle informazioni sulle fatture pagate, al fine di sanare lo scostamento.

Di Marco Sigaudo e Stafania Bussi

https://www.youtube.com/watch?v=ZfnBTRiUTfk&feature=youtu.be

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