Fondo Opere Indifferibili: cosa è
Il Fondo Opere Indifferibili è uno strumento tecnico contabile d’emergenza.
L’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ha istituito il “Fondo per l’avvio di Opere Indifferibili” allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelle relative alle altre categorie di interventi, tra cui i lavori inerenti al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), avviate successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Fondo Opere Indifferibili 2022: procedure di accesso
Le procedure di accesso al Fondo Opere Indifferibili sono definite nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 in cui è stato pubblicato il DPCM 28 luglio 2022, adottato in attuazione del comma 7 bis del citato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
La richiesta di accesso al Fondo Opere Indifferibili ha lo scopo di consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, ma la motivazione resta la stessa anche per le annualità successive, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi dei relativi interventi per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ovvero le rimodulazioni del quadro economico o l’uso di economie.
L’articolo 5 del richiamato DPCM 28 luglio 2022 stabilisce che “Al fine della predisposizione dell’istanza di accesso al Fondo Opere Indifferibili, le Amministrazioni statali istanti procedono, con riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, all’istruttoria delle richieste di finanziamento presentate da ciascuna stazione appaltante. Conclusa l’istruttoria di cui al periodo precedente, le Amministrazioni competenti presentano l’istanza al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche con riguardo ai dati che dovranno essere forniti dalle stazioni appaltanti.”
Al fine di consentire la presentazione delle istanze di accesso al Fondo Opere Indifferibili con modalità automatizzate, sono state sviluppate specifiche funzionalità del Sistema informativo ReGiS di supporto alla gestione del PNRR.
Fondo Opere Indifferibili 2023
La legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197 – Gazzetta Ufficiale) disciplina, ai commi 369-379 dell’articolo 1, l’accesso alle risorse del Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili per l’anno 2023.
Ricordiamo che questo Fondo è stato progettato per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali.
Fondo Opere Indifferibili 2023: fabbisogno
Il Fondo Opere Indifferibili è fortemente collegato al concetto di fabbisogno.
Abbiamo già visto come il FOI serve per adeguare le basi d’asta, le risorse poi servono per permettere all’Ente di andare a gara coi quadri economici aggiornati.
Come si determina il fabbisogno? I riferimenti normativi per il Fondo Opere Indifferibili 2023 si trovano nel comma 371 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2023.
Si inizia da un quadro economico pre-adeguamento prezzi a cui applico i nuovi valori e da lì determino il fabbisogno per il quale si avanza richiesta di accesso al Fondo Opere Indifferibili 2023.
Con riguardo ai prezzari utilizzati per il calcolo del fabbisogno, va precisato che, in base ai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del dl 50 del 2022, per il 2023 il riferimento è al comma 371, art.1, della legge di bilancio 2023, il riferimento va univocamente inteso ai prezzari regionali di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Quanto esposto è confermato dal comma 12 del medesimo articolo 26, ai sensi del quale l’utilizzo di prezziari diversi da quelli regionali per la determinazione dei maggiori fabbisogni da richiedere a valere sulle risorse del Fondo è consentita solo nelle ipotesi specificatamente definite dalla disposizione (opere di RFI, ANAS e di altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del d. lgs n. 50 del 2016).
Cosa stornare dal calcolo
Una volta calcolato il fabbisogno è opportuno nettizzarlo di due importi:
- eventuali somme a disposizione derivanti da rimodulazione del quadro economico;
- eventuali economie derivanti da altri progetti.
L’accesso al Fondo Opere Indifferibili 2023, ai sensi del comma 7, può quindi essere fatto solo per la parte di nuovo fabbisogno non coperta con le risorse già presenti nel quadro economico o con le risorse derivanti da economie riguardanti altri interventi ultimati.
Bisogna sempre ragionare nell’ottica di predisposizione di un quadro economico iniziale e un quadro economico adeguato alla revisione prezzi.
Fondo Opere Indifferibili 2023: voci rimodulabili
Vediamo quali sono le voci del quadro economico da rimodulare con la revisione prezzi ai fini dell’accesso al Fondo Opere Indifferibili 2023.
Tenuto conto che le voci rientranti tra le cd. somme a disposizione del quadro economico devono essere oggetto di rimodulazione allo scopo di rinvenire eventuali risorse finanziare disponibili per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari, si esclude che tali voci possano genericamente essere oggetto di richiesta a valere sulle risorse del FOI per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto- legge n. 50 del 2022; per il 2023 il riferimento è al comma 373, art.1, della legge di bilancio 2023.
Ciò detto, per quanto riguarda talune specifiche voci rientranti tra le predette somme a disposizione si ritiene ammissibile il loro accesso al FOI solo laddove, per espressa previsione normativa (primaria o secondaria), le stesse debbano necessariamente essere determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara nell’ipotesi in cui il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali, per il 2023 il riferimento è al comma 374, art.1, della legge di bilancio 2023. Inoltre, si precisa che l’assegnazione delle risorse del Fondo Opere Indifferibili 2023 ricomprende anche la quota relativa IVA afferenti alle voci ammissibili. In caso di cofinanziamento il FOI copre l’intero fabbisogno.
Il Fondo Opere Indifferibili: prezzari regionali
I prezzari regionali, adeguati con l’aggiornamento infrannuale previsto dall’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalità, le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all’aggiornamento dei prezzari regionali. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.
Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Fondo Opere Indifferibili nella legge di Bilancio
Il comma 370, in particolare, prevede che “agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (…) è preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori (…) che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023”.
Lo stesso comma prevede, inoltre, che sul sito internet istituzionale dell’amministrazione statale finanziatrice (Ministero della cultura, Ministero dell’interno, Ministero dell’istruzione…) venga pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della suddetta preassegnazione completo dei codici unici di progetto (CUP).
Esemplificando in merito ad alcuni interventi finanziati tramite il Ministero dell’interno vediamo come vi rientrino gli enti locali attuatori degli interventi relativi alle seguenti misure del PNRR:
- M2C4 I2.2 (Medie opere): contributo ex articolo 1 comma 139 ss. L. 145/2018 (decreti di assegnazione del 23/02/2021 e 08/11/2021);
- M5C2 I2.1 (Rigenerazione urbana): contributo ex articolo 1 comma 42 ss. Legge n.160/2019 (decreto di assegnazione del 30/12/2021);
- M5C2 I2.2 (Piani urbani integrati): contributo ex articolo 21 decreto-legge n. 152/2021 (decreto di assegnazione del 22/04/2022 e successive modifiche).
A tal proposito, con gli elenchi allegati al presente comunicato sono stati individuati gli enti potenzialmente beneficiari del contributo in esame che devono confermare l’interesse alla preassegnazione accedendo all’apposita piattaforma Regis. Nello specifico:
- Allegato 1 relativo all’articolo 1 comma 139;
- Allegato 2 relativo all’articolo 1 comma 42;
- Allegato 3 relativo all’articolo 21.
Gli enti locali potranno visualizzare su Regis i CUP per i quali è previsto il contributo del Fondo in parola preassegnato.
Il Fondo Opere Indifferibili e la preassegnazione
L’ente locale che ritiene sufficiente la preassegnazione del 10 per cento e che andrà a gara nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023, può confermare la preassegnazione accedendo alla piattaforma Regis; la mancata conferma nei tempi stabiliti (20 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco sul sito internet), equivale a rinuncia alla preassegnazione e, in tal caso, l’ente locale potrà accedere alla procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti dell’articolo 1 della legge n.197/2022. Quanto qui riportato si riferisce infatti alla procedura semplificata, la procedura ordinaria riguarda l’accesso al fondo da parte delle Amministrazioni statali.
Si precisa che requisiti per l’accesso al Fondo del 1 semestre 2023 sono:
- la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento per opere pubbliche e interventi, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale. Non sono considerate valide per la verifica del rispetto dei termini la semplice determina a contrarre ovvero le procedure di avvio dell’affidamento della sola progettazione;
- il fabbisogno finanziario deve derivare esclusivamente dall’aggiornamento dei prezzari di riferimento aggiornati in relazione all’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici relativi ai soli appalti di lavori.
Il Fondo Opere Indifferibili, specifiche tecniche
Nello specifico, richiamando il secondo punto di cui sopra, l’accesso al Fondo Opere Indifferibili è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce « lavori » del quadro economico dell’intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali. L’accesso alle risorse del Fondo Opere Indifferibili è consentito, altresì, con riguardo all’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera.
Successivamente, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, sarà approvato l’elenco degli interventi per i quali è stata riscontrata, attraverso il sistema Regis, la conferma di accettazione della preassegnazione. Il suddetto decreto costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio.
Per quesiti di natura amministrativa è possibile rivolgersi alla casella postale istituzionale del Fondo Opere Indifferibili: fondo.opereindifferibili@mef.gov.it.
Per problematiche relative a mancata visualizzazione dei CUP e/o per la profilazione delle utenze su ReGiS occorre fare riferimento alle amministrazioni finanziatrici, mettendo per conoscenza la richiamata casella istituzionale del fondo.
Fondo Opere Indifferibili, procedura operativa
Dal punto di vista pratico, ipotizzando un corretto funzionamento del portale, lo sviluppo della pratica Fondo Opere Indifferibili è, a oggi, il seguente:
- Dalla home page ReGiS cliccare su catalogo “Procedure di accesso al fondo 2023“.
- Clicca sulla tile “Conferma pre-assegnazione-2023”.
- Nella tabella “PNRR Compilazione domanda conferma/azzeramento pre-assegnazione 10% relativa al FOI 2023″, inserire la misura o ricercarla nel matchcode.
- Selezionare la misura e identificare il Soggetto Attuatore.
- Cliccare su “Procedi”.
- Nella sezione “Lista progetti” selezionare quello di interesse e procedere con la conferma o azzeramento dell’importo.
- Cliccare su “Conferma”.
- Quando si è compilato definitivamente il modello cliccare su:
- “Salva in bozze”.
- “Completa domanda”.
- “Conferma”.
- “Ok”.
- Scaricare il PDF e farlo firmare digitalmente dal legale rappresentante.
- Cliccare su “Allega domanda di rimodulazione firmata”.
- Allegato il documento cliccare su “Ok”.
- Cliccare su “Invia domanda”.
- Cliccare su “Ok”.
Fondo Opere Indifferibili: procedura di affidamento
Per definire cosa si intenda per procedura di affidamento Fondo Opere Indifferibili avviata per l’anno 2023 richiamiamo il decreto MEF del 10 febbraio 2023, in particolare l’articolo 1 lettera g), all’interno del quale si dichiara che si intende procedura di affidamento avviata l’indizione della procedura di gara ovvero l’invio della lettera di invito che sia finalizzato all’affidamento dei lavori nonché, nel caso di affidamento congiunto, anche l’affidamento congiunto progettazione ed esecuzione lavori.
Nel richiamare in modo specifico la normativa vediamo quali siano le procedure di affidamento normate dall’art. 1 lett. g) e h) del DM 10 febbraio 2023:
- ”procedure di affidamento avviate per opere pubbliche ed interventi»: procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano, dalla data del 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonché l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Assume rilievo ai fini dell’avvio della procedura di affidamento, anche la pubblicazione di avvisi di preinformazione ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Sono considerate avviate le procedure di affidamento alle quali è associato un CIG perfezionato con le modalità previste dalla delibera ANAC n. 1 dell’11 gennaio 2017.
- «accordi quadro»: strumenti contrattuali di selezione del contraente nell’ambito dei quali è ricompreso l’intervento per il quale si chiede l’accesso al Fondo Opere Indifferibili in relazione al quale siano presenti gli elementi fondamenti per l’individuazione delle voci economiche per cui si chiede l’incremento dei costi. Assume rilevanza la data di avvio della procedura di affidamento relativa al medesimo accordo quadro;”
Si rammenta come rilevi solamente la gara pubblicata.
In caso di accordi quadro con Invitalia vale la gara fatta da Invitalia, è quindi la prima fase iniziale della gara di Invitalia che permette la verifica del rispetto del requisito dell’avvio del termine della gara nei termini previsti dalle diverse disposizioni.
Fondo opere indifferibili 2023 II semestre: procedura ordinaria
Gli enti beneficiari della preassegnazione Fondo Opere Indifferibili del primo semestre 2023 che non sono andati a gara nel primo semestre 2023, casistica disciplinata dal decreto 10 febbraio articolo 10 comma 4, possono accedere alle procedure del secondo semestre solo alla procedura ordinaria.
Questi enti, quindi, saltano la fase preassegnazione e una volta che accedono alla procedura ordinaria andranno in coda a tutte le priorità previste dalla norma.
Per quanto riguarda la procedura FOI ordinaria la gara deve essere avviata nel secondo semestre, quindi a partire dal primo di luglio al 31 dicembre.
Nella procedura ordinaria l’ente chiede sulla base del fabbisogno reale, fabbisogno che deve essere indicato al netto di somme a disposizione e di eventuali economie.
La procedura riguarda gli interventi per i quali è stata presentata, istanza di accesso nel 2022 e non sia stata avviata, nel termine prefissato, la procedura di affidamento.
Si fa rinvio a un video del MEF che ha trattato la materia nel mese di giugno.
Fondo opere indifferibili 2023 II semestre: procedura semplificata
Il Fondo Opere Indifferibili 2023 II semestre, attuabili con la procedura semplificata, è oggetto del Decreto RGS n. 175 dell’11 luglio 2023
Con il Decreto sono approvati gli All. 1 e 2 contenenti l’elenco degli interventi finanziati FOI rispettivamente con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.