Con la nota di approfondimento a commento della sentenza n. 1162/2019 del Consiglio di Stato, l’Ifel ha dichiarato che le tariffe della Tari applicate alle attività agrituristiche sono illegittime se assimilate agli alberghi o ai ristoranti.
Infatti per l’Ifel, sebbene sia necessario classificare le aziende agrituristiche come utenze non domestiche, dato che i rifiuti generati non possono considerarsi alla pari di quelli prodotti da unità abitative, essi non possono essere ritenuti come rifiuti provenienti da attività commerciali in quanto l’attività agrituristica si identifica come agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
Agli agriturismi, dunque, devono essere applicate tariffe specifiche che tengono conto della particolarità dell’attività svolta, soprattutto considerando che l’agriturismo ha come primo obiettivo finalizzato dalla legge quello del recupero edilizio rurale. Infine sono da tenere in considerazione la stagionalità dell’attività e la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi (che dipende dal numero massimo di pasti e posti letto messi a disposizione).
Per l’Ifel è dunque importante che i Comuni si attengano ai criteri nella determinazione delle tariffe Tari da applicare agli agriturismi, considerando l’eventuale attuazione del compostaggio della frazione organica dei rifiuti prodotti, che si tratta di un requisito per accedere a riduzioni tariffarie specifiche.