Elementi necessari per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato
La costituzione del fondo pluriennale vincolato necessita della presenza contemporanea di quattro elementi:
- le entrate devono essere già accertate;
- le entrate devono essere vincolate, ovvero destinate al finanziamento di investimenti;
- le spese, finanziate dalle entrate già accertate, devono essere già impegnate;
- le spese devono essere esigibili in esercizi successivi a quello nel quale è accertata l’entrata che finanzia le spese.
Progettazione
Per arrivare ad individuare quali siano i livelli di progettazione facciamo rinvio all’art.23 c.1 del Codice dei contratti.
I livelli di progettazione previsti sono tre, ovvero:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- progetto definitivo;
- progetto esecutivo.
Quanto sopra è da raccordare con le previsioni in termini di costituzione F.P.V. e dell’inserimento dell’opera all’interno del piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale.
L’art.21 c.3 del D.Lgs. 50/16 prevede che le amministrazioni devono approvare:
- il documento delle alternative progettuali,
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di importo superiore al milione di euro.
Nel richiamo dell’art.23 c.4 si ricorda come sia facoltà dell’amministrazione omettere uno o più livelli di progettazione a favore di quelli successivi.
Il Fondo per i lavori pubblici
Alla fine dell’esercizio le risorse accantonante nel F.P.V. per il finanziamento di spese non ancora impegnate per gli appalti dei lavori pubblici di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, attualmente, pari o superiore a 40.000,00 euro, in materia di affidamento diretto dei contratti sottosoglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel F.P.V. determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate le condizioni a) e b) e una delle successive, indicate con le lettere c), d) ed e):
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) l’intervento cui il F.P.V. si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici (per i soli lavori di valore compreso tra 40.000,00 euro ed 100.000,00 euro;
c) le spese previste nel quadro economico sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridiche perfezionate, imputate secondo esigibilità per:
-
- l’acquisizione di terreni;
- gli espropri e le occupazioni di urgenza;
- la bonifica di aree;
- l’abbattimento strutture preesistenti;
- la viabilità riguardante l’accesso al cantiere;
- l’allacciamento ai pubblici servizi;
- analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale;
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.
A questo proposito si ricorda come, in assenza di aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo, le risorse accertate, ma non ancora impegnate, cui il F.P.V. si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il F.P.V. è ridotto di pari importo.
Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del F.P.V. è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera; dunque, dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel F.P.V. riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:
- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente;
- nell’esercizio in cui è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione dell’intervento;
- nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;
- nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata.
Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il F.P.V. si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il F.P.V. viene ridotto di pari importo.
e) Entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base di gara per l’esecuzione del lavoro/opera pubblico/a, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento, comprese quelle previste dall’art. 59, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate, ma non ancora impegnate, cui il F.P.V. si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il F.P.V. è ridotto di pari importo.
Per attivazione delle procedure di affidamento si deve intendere una delle seguenti casistiche:
- la pubblicazione del bando di gara o dell’avviso di indizione della gara;
- la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all’art. 70, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ribassi di gara ed economie
A seguito di stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano a essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota disponibile, destinata o vincolata del risultato di amministrazione, in relazione alla fonte di finanziamento, a meno che, entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto.
Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del responsabile unico del progetto, le spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.
Se, nel corso dell’esercizio, viene disposta, dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, la cancellazione di un impegno di spesa finanziato dal F.P.V., tale cancellazione comporta la contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del F.P.V. di entrata e, in occasione del rendiconto dell’esercizio in corso, la riduzione di pari importo del F.P.V. di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato contabile di amministrazione.
Lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro
Per le opere pubbliche di importo inferiore ad 40.000,00 euro vale la regola generale della competenza finanziaria potenziata per la costituzione del F.P.V.:
- le entrate devono essere già accertate;
- le entrate devono essere vincolate, ovvero destinate al finanziamento di investimenti;
- le spese, finanziate dalle entrate già accertate, devono essere già impegnate;
- le spese devono essere esigibili in esercizi successivi a quello nel quale è accertata
- l’entrata che finanzia le spese;
- è sorta l’obbligazione giuridica, ma tale obbligazione non è esigibile nell’esercizio nel quale è stata accertata l’entrata che finanzia la spesa.