Tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione quello che riveste carattere di maggiore complessità è, senza dubbio, quello relativo al fondo contenzioso, disciplinato dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, paragrafo 5.2, lett. h) e oggetto di particolare attenzione e valutazione da parte dell’Organo di Revisione economico-finanziaria.
Il principio prevede che nel caso in cui, a seguito di contenzioso, vi siano significative probabilità di soccombenza, o qualora vi sia una sentenza, non definitiva e non esecutiva, di condanna al pagamento di spese, in attesa dell’esito del contenzioso si è in presenza di una obbligazione giuridica passiva condizionata al verificarsi di un evento con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.
Il fondo andava costituito per la prima volta in occasione della prima applicazione dei nuovi principi contabili, e successivamente aggiornato in relazione all’andamento del contenzioso dell’ente.
Ogni anno, in occasione della redazione del rendiconto, è bene comunque effettuare una ricognizione di tutte le cause esistenti, e predisporre o aggiornare una tabella nella quale indicare, per ogni causa in corso:
- la valutazione del grado di rischio, analisi per la quale sarà necessario acquisire una relazione aggiornata del legale che patrocina l’ente
- l’importo già accantonato al fondo negli esercizi precedenti (se trattasi di cause sorte in anni precedenti)
- l’importo da accantonare per l’anno in corso, sia per l’insorgenza di nuove cause, sia per l’accantonamento di ulteriori quote per le cause di anni precedenti, qualora si sia proceduto a frazionare la quota su più bilanci, in presenza di un contenzioso con rischio di importo elevato.
Nella valutazione del valore da accantonare si dovranno considerare tutte le spese potenzialmente derivanti a carico dell’ente, quali, ad esempio, il risarcimento danni richiesto, le rivalutazioni, gli interessi e le spese legali e di consulenza dei tecnici di ufficio.
Potranno invece essere eliminati e/o ridotti gli accantonamenti effettuati per cause il cui rischio non si è manifestato o si è manifestato per un importo inferiore a quanto accantonato.
E’ bene ricordare che l’accantonamento dell’anno potrà anche essere di importo superiore, qualora ve ne sia la necessità, alla quota della previsione assestata stanziata nella missione 20 del bilancio dell’anno e, ovviamente, a condizione che i saldi del rendiconto lo consentano, ossia vi sia presenza di un avanzo di parte corrente libero.
Il fondo così definitivamente accantonato nel risultato di amministrazione potrà essere utilizzato negli anni successivi, mediante applicazione dell’avanzo accantonato, al manifestarsi dell’evento e quindi in presenza dell’obbligazione giuridica passiva. Attenzione però, perché non si potrà assumere alcun provvedimento di impegno di spesa se prima non sarà intervenuto il riconoscimento del debito fuori bilancio a cura del Consiglio Comunale, che ricondurrà la spesa derivante da sentenza nel sistema di bilancio dell’ente.