Il primo adempimento da affrontare per la redazione del rendiconto è quello del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, che quest’anno sconta le novità introdotte dal X correttivo, in tema di registrazione contabile delle spese di progettazione e delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.
Vale la pena ricordare che per poter re-imputare una spesa con formazione di FPV, in spesa, sul rendiconto 2019, e in entrata, sul bilancio 2020, sono necessarie due condizioni, ossia che le entrate che finanziano la spesa siano state accertate e che la spesa, viceversa, non abbia ancora maturato la sua esigibilità.
Fin qui nulla di nuovo, ma è bene tenere presente che la regola generale prevede che la spesa debba essere conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, e quindi che vi sia una determinazione del responsabile del servizio che abbia dato atto della ragione del debito, dell’indicazione della somma da pagare, del soggetto creditore e della scadenza dell’obbligazione.
Come tutte le regole che si rispettano anche questa subisce tuttavia delle eccezioni e da quest’anno il novero delle eccezioni è decisamente aumentato per effetto delle novità introdotte con il X correttivo. Vediamole nel dettaglio.
La prima riguarda le spese per il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore ai 40.000 euro, che a fine anno possono essere conservate interamente nel FPV determinato in sede di rendiconto purché siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento (punto 5.4.8 allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011). Nel 2020 dovrà poi intervenire l’aggiudicazione definitiva, altrimenti le somme confluiranno nel risultato di amministrazione.
La seconda riguarda le spese di investimento superiori ai 100.00 euro, per le quali è possibile conservare l’intera somma del quadro economico nel FPV a condizione che l’intervento sia stato inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici e che si verifichi almeno una di queste ulteriori condizioni: a) sia stata impegnata, anche parzialmente, una spesa prevista nel quadro economico dell’opera (acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, bonifica aree, abbattimento delle strutture preesistenti, viabilità riguardante l’accesso al cantiere, allacciamento ai pubblici servizi), b) siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo, c) sia stato validato il progetto le cui procedure di affidamento dei lavori dovranno essere formalmente attivate entro il 2020.
Le stesse eccezioni valgono, infine, anche per i lavori compresi tra 40.000 e 100.000 euro, per le quali non è richiesto l’inserimento nel programma dei lavori pubblici.
Negli anni successivi a questo primo riaccertamento post X correttivo sarà ancora possibile mantenere le risorse nel FPV purchè nel rendiconto dell’esercizio risulti realizzata l’attività attesa secondo lo sviluppo procedimentale.