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29 Maggio 2015

Immobile dei pensionati residenti all’estero equiparato a prima casa

Secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, del DL n. 201/2011, è data facoltà ai Comuni di assimilare all’abitazione principale:

  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, spostano la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari (a patto che l’immobile in questione non sia concesso in locazione);
  • l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (è possibile in questo caso che i Comuni limitino l’agevolazione alla quota di rendita catastale non superiore al valore di 500 euro oppure alle sole situazioni in cui l’ISEE del nucleo familiare del comodatario sia inferiore ai 15.000 euro l’anno).

Ed ecco un’ulteriore novità in materia, valida a partire dal 2015, introdotta dall’art. 9-bis, comma 1, del DL n. 47/2014: è assimilabile ad abitazione principale una unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (e iscritti all’AIRE) che siano pensionati negli Stati esteri di residenza; condizioni per ottenere tale agevolazione sono le seguenti: 1) la casa deve essere posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, 2) la casa non deve essere concessa in locazione o in comodato d’uso.

Tale agevolazione interessa unicamente i pensionati nei Paesi esteri di residenza e non i lavoratori italiani all’estero, né coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano.

Fonte: Eutekne

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