Ai fini IMU, la circolare ministeriale 3/Df/2012 stabilisce che due coniugi:
- Hanno la facoltà di sdoppiare la residenza in due immobili ubicati in Comuni diversi;
- Non hanno la facoltà di sdoppiare la residenza in due immobili ubicati nello stesso Comune.
La prima opzione consentirebbe ai coniugi di usufruire delle agevolazioni/esenzioni IMU su entrambi gli immobili dichiarati di residenza.
Tuttavia, la sentenza 746/66/15 della Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha evidenziato alcune problematiche legate a quanto affermato dalla circolare in oggetto: nello specifico, la soluzione proposta si scontra con la nozione di ICI di ‘abitazione principale’, in quanto quest’ultima prevede la coabitazione del contribuente e del suo nucleo familiare. Lo sdoppiamento della residenza da parte dei due coniugi, invece, andrebbe a minare proprio questo assunto fondamentale, ponendo le basi per una contestazione da parte dei Comuni in cui sono ubicati i due immobili.
Fonte: Fiscal-Focus