L’ARAN, in un parere del 19 dicembre 2014, risponde al seguente quesito:
Un dipendente che svolge le mansioni di autista di scuolabus con orario di lavoro spezzato può legittimamente cumulare l’indennità di rischio con quella di disagio?
In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva. Ciò vale anche per le indennità di rischio e di disagio, per le quali occorre evidentemente tenere conto delle indicazioni fornite in ordine alle ragioni giustificative del loro riconoscimento.
Nel caso in cui potesse essere utile di seguito il link da cui scaricare la definizione delle due indennità sopra richiamate: individuazione indennità di rischio e di disagio
Fonte: Almacentroservizi e portale ARAN