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2 Dicembre 2020

Indennità del Sindaco, destinazione delle somme a ristoro

Il Comune di Triora (IM) ha formulato alla Corte un quesito attinente all’utilizzo delle somme destinate all’ indennità del sindaco e, in particolare, della quota di incremento dell’indennità medesima in caso di rinuncia a favore dell’ente (vedi allegato); rinuncia riferita a qualsiasi emolumento (indennità, rimborsi spese ed indennità di fine mandato) con l’intento che tali risparmi fossero appostati in apposito capitolo di bilancio.

Il decreto ministeriale 23 luglio 2020 ha previsto un incremento dell’indennità di funzione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilendo, all’articolo 2, che: “1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco di cui all’art. 1 del presente decreto, è concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all’allegato A) al presente decreto. 2. Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del sindaco”.

Il Comune ha chiesto quindi se sia possibile trattenere nel bilancio comunale la quota di indennità di funzione spettante al sindaco e finanziata mediante contributo statale.

Ai fini del parere rilasciato dalla Corte, rileva, in particolare, l’art. 57-quater, comma 1, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha inserito un comma 8 bis all’interno dell’art. 82 TUEL , ai sensi del quale “la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”. Il comma secondo del citato articolo prevede, inoltre, che “A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, …”.

Alla luce del quadro normativo vigente il Collegio ha quindi ritenuto che la quota di contributo statale sia vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco”. L’art 2, comma 2, del d.m. citato, inoltre, nel sottolineare la cogenza del vincolo di destinazione, sancisce che le quote non utilizzate per la finalità menzionata devono essere riversate allo Stato.

Il Sindaco ha quindi facoltà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e può anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 c.c.), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente tra cui i ristori già citati.

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