L’undicesimo Decreto di aggiornamento al D.Lgs. 118/11 ha introdotto importanti novità tra cui quelle inerenti alla procedura di contabilizzazione delle spese di progettazione.
È stato definitivamente chiarito come la spesa inerente il livello minimo di progettazione, richiesta per le opere di importo superiore ai 100.000,00 euro al fine di consentirne l’inserimento nel piano triennale, è caratterizzata da iscrizione in bilancio prima dello stanziamento della spesa inerente l’opera stessa.
Qualora l’opera sia stata prevista nel D.U.P. rileveremo la contabilizzazione dell’onere di progettazione tra le spese di investimento, diversamente dovrà essere appostata tra le spese correnti. Nel caso in cui si parli di spese correnti è opportuno spendere un ragionamento in più.
In questo caso la spesa è oggettivamente classificabile come non ricorrente, la sua copertura può quindi derivare anche dalle entrate correnti non ripetitive e dall’avanzo di amministrazione disponibile.
È opportuno ricordare come la Legge di Bilancio 232/2016 prevede, inoltre, che anche i proventi concessori possono essere destinati al finanziamento di spese per la progettazione di opere pubbliche, un’applicazione questa azione agevola inoltre la quadratura delle partite correnti.