Un sindaco lombardo ha posto delle domande alla Corte dei conti che ha risposto tramite la delibera n. 125 del 24 settembre 2020.
Gli interrogativi erano incentrati sulla corretta interpretazione applicativa delle nuove disposizioni in materia assunzionale così come disposte dall’art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019, e del relativo Decreto attuativo 17 marzo 2020.
La Corte ha tenuto a precisare come il nuovo sistema detta delle nuove regole e metodologie di determinazione delle capacità assunzionali, richiamando l’art. 7, comma 1, del Dm. attuativo, nello stabilire che “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006,n. 296”, ribadisce l’intento del Legislatore di adottare una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale che non costituisce una deroga ai vincoli di spesa sopra citati; pertanto, gli Enti non sono tenuti ad avere una doppia contabilità ai fini del calcolo delle proprie capacità assunzionali ma all’adozione del nuovo metodo.
La corte si è poi espressa in merito al rapporto di Convenzione tra più Comuni per la gestione dell’Ufficio di Segreteria comunale, “la spesa complessiva del Segretario comunale è imputata integralmente al Comune capo-convenzione, mentre i Comuni aderenti, prevedendo un mero trasferimento di risorse a rimborso, non rilevano la loro quota fra quella delle spese di personale, in quanto tale operazione avviene su codici dispesa diversi da quelli indicati nella Circolare”.
Proprio su questo passaggio la Corte si espone richiamando i principi contabili, nello specifico il n. 18, quello che verte sulla prevalenza della sostanza sulla forma; nel richiamo di detto principio si può desumete che spesa complessiva del Segretario comunale dovrà essere considerata spesa di personale dal Comune capofila ma non solo, anche gli altri Comuni aderenti alla Convenzione dovranno procedere con la contabilizzazione di competenza.
Lo stesso criterio è utile anche con riferimento a quell’insieme di voci di cui “il sistema previgente” stabiliva lo stralcio dalla spesa effettiva di personale (ad esempio, compensi Istat, straordinari elettorali, diritti di rogito, incentivi “Codice Contratti”, incentivi recupero evasione tributaria, rimborsi incarichi in altri Enti) e che la Circolare esplicativa prevederebbe di considerare ai fini del calcolo dello spazio assunzionale. Sarà quindi responsabilità dell’Ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma.