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26 Febbraio 2015

Leasing in costruendo

In seguito a quanto stabilito dal nuovo principio contabile enunciato nell’allegato 4/2, punto 3.25, al D.L. 118/2011, modificato dal D.L. 126/2014, applicabile alle operazioni dal 1° gennaio 2015, pesanti limitazioni risultano ora imposte all’utilizzo da parte di Regioni ed Enti locali del leasing in costruendo (o leasing immobiliare) per la realizzazione delle opere pubbliche.

Il nuovo principio contabile inserisce il leasing finanziario (di cui fa parte il leasing in costruendo) tra le forme di indebitamento previsto dall’art. 3, comma 17, della Legge 350/2003. Tale operazione ha le seguenti implicazioni:

–          Al momento della consegna del bene, il debito (pari all’importo oggetto di finanziamento) deve essere iscritto in bilancio, in termini di cassa, tra le accensioni di prestiti per quanto riguarda le entrate e in conto capitale per quanto riguarda le spese;

–          I canoni periodici devono essere registrati in bilancio operando una distinzione tra la parte interessi, imputabile tra le spese correnti, e la quota capitale, registrabile tra i rimborsi di prestiti.

L’ostacolo maggiore per l’utilizzo del leasing in costruendo è dato non tanto dal limite imposto agli interessi passivi stanziabili in bilancio, quanto dal Patto di Stabilità; al momento della consegna del bene, infatti, come rilevato in precedenza, l’ente è tenuto a emettere un mandato di pagamento registrato tra le spese in conto capitale e una reversale registrata alle entrate per accensioni di prestiti. Considerato ciò, è evidente come sia difficile rispettare il Patto di Stabilità nell’anno di consegna di opere di un certo rilievo rispetto al volume finanziario del bilancio.

Inoltre, il nuovo principio contabile afferma che il bene concesso in locazione finanziaria deve essere suscettibile di formare oggetto di proprietà privata; tuttavia, i beni di Regioni ed enti locali, realizzati o da realizzare, appartengono nella loro quasi totalità al demanio o al patrimonio indisponibile, e quindi non sono adatti a essere oggetto di proprietà privata.

Le disposizioni del nuovo principio contabile non sembrano, comunque, in linea con il Codice dei contratti pubblici né con precedenti pronunce della Corte dei conti e di autorità governative (cfr. art. 3 comma 15-ter del Codice degli appalti pubblici approvato con D.L. 163/2006; decisione Eurostat 11/2/2014; circolare della Presidenza del consiglio dei ministri del 27/3/2009; Corte dei conti, sezioni riunite, parere 49/11; Corte dei conti Lombardia, parere 439/12; Corte dei conti Puglia, parere 66/12).

L’attuale situazione di incertezza, dunque, è dovuta a elementi contrastanti tra le indicazioni dei principi contabili e i pareri  di altri organi e autorità; tra questi ultimi riportiamo i seguenti:

–          Art. 160-bis del Codice dei contratti pubblici secondo il quale il leasing è applicabile per “la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità”;

–          Circolare della Presidenza del consiglio dei ministri del 2009 per la quale sono realizzabili in PPP opere riguardanti la sanità, le scuole, la sicurezza, i tribunali, gli uffici pubblici eccetera.

Si resta dunque in attesa di un intervento a livello legislativo che elimini tale stato di incertezza.

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