La legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune novità in merito all’Imposta Municipale Unica, alla Tassa Rifiuti e ad alcune sue derivazioni applicative e ha provveduto a meglio definire quali siano i requisiti obbligatori che dovranno caratterizzare gli operatori della riscossione. Vediamo di seguito, riprendendo i commi di interesse, quali siano gli interventi sviluppatesi.
Legge bilancio 2021: incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti
Con il comma 767 assistiamo alla nascita, in via sperimentale, del “Fondo per la promozione della tariffazione puntuale” finalizzato a incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale (cd. ZEA).
Questo argomento è centrale ai fini del consolidamento nelle aree il passaggio da una raccolta differenziata importante a alcuni sistemi di economia circolare che premiano i comportamenti dei cittadini.
La dotazione del fondo è pluriennale, interessa infatti gli esercizi 2021 e 2022, ed è pari a 5 milioni di euro.
Come detto il contributo spetta agli enti di governo d’ambito composti dai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una ZEA o, laddove essi non siano costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una ZEA, che adottino uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, e spetta fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione stessi.
Si rinvia comunque all’adozione di un decreto del Ministro dell’Ambiente, entro 90 giorni dalla pubblicazione in gazzetta, con cui si stabiliscano i criteri e le modalità per l’erogazione degli incentivi, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.
“767. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il « Fondo per la promozione della tariffazione puntuale» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale di cui all’articolo 4-ter del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
768. Agli enti di governo d’ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, è erogato un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.
769. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l’attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.”
Legge bilancio 2021: misure per realizzazione di compost
In continuità rispetto a quanto previsto con i commi da 767 a 769 proseguono gli incentivi in ambito rifiuti, nel richiamo del limite territoriale già visto, ovvero delle zone economiche territoriali (cd. ZOE) assistiamo alla previsione di un contributo finalizzato ad incentivare l’attività di compostaggio presso i singoli ambiti territoriali.
I comuni, per poter beneficiare di detti trasferimenti, dovranno partecipare ai bandi pubblici appositamente elaborati.
“770. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
771. Il fondo di cui al comma 770 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale, per contribuire all’acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.”
Legge bilancio 2021: esenzione IMU territori sisma
È prevista la proroga dell’esenzione Imu fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 nei territori dei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio del 2012 e nei Comuni dell’Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza prevista dal Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019.
La proroga dell’esenzione Imu non oltre il 31 dicembre 2021 è prevista anche per i territori dei Comuni del Centro Italia colpiti da eventi sismici a partire dall’agosto del 2016.
“1116. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia- Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
1117. Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in 11,6 milioni di euro per l’anno 2021.
1118. Al secondo periodo del comma 16 dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 ».”
Legge bilancio 2021: requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione
Sulla disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali si rilevano importanti novità che riguardano il capitale sociale minimo necessario per prestare i servizi di supporto agli enti:
- per lo svolgimento di funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, viene fissata una soglia di capitale interamente versato richiesta ex lege in misura pari a 150.000 mila euro;
- detto importo sale a 500.000 euro al fine di espletare i medesimi servizi nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti.
Il termine ultimo per adeguare il proprio capitale sociale viene fissato al 30 giugno 2021.
“1092. Al comma 807 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»;
b) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti».
1093. Al comma 808 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».”
Di Denise Di Fiore e Marco Sigaudo