Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili.
“1. All’articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. All’articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i ser-vizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»”.
In riferimento all’IMU i soggetti passivi dovevano presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili aveva avuto inizio.
In merito alla TASI entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
La dichiarazione IMU/TASI deve essere quindi presentata entro il 31 dicembre (anziché il 30 giugno) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
L’art. 3-ter posticipa questa scadenza fissando il nuovo termine al 31 dicembre.
Ai fini pratici si rammenta come la dichiarazione non debba essere necessariamente presentata in formato cartaceo ma sia previsto anche il suo inoltro telematico.
La dichiarazione non è poi oggetto di invio annuale a meno che non intercorrano novità rilevanti che vadano ad impattare sulla determinazione dell’imposta, diversamente, una volta spedita, rimane valida.