- All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859, le parole: «A partire dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall’anno 2021»;
b) al comma 861, le parole: «Limitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all’esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse; c) al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021».
Il comma 854 della legge di bilancio per il 2020 sposta dal 2020 al 2021 la decorrenza dell’obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC). Tale obbligo, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, riguarda gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento di cui al comma 859 della stessa legge e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali – PCC.
L’indicatore di riduzione del debito pregresso misurerà il rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine 2020 e a fine 2019, mentre l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti considererà le fatture scadute nel 2020 (pagate e non pagate) e le fatture pagate nel 2020 prima della scadenza.
La prospettiva è quella di abbandonare progressivamente le azioni di registrazione diretta sulla PCC potendo contare, nel minor tempo possibile e comunque entro il 2020, su una infrastruttura in grado di recepire automaticamente i pagamenti dei debiti commerciali ordinati, tramite SIOPE+, con OPI conformi alle regole tecniche.