Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino.
“1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del presente articolo.”
L’articolo 12 estende l’obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi.
L’articolo 12 in esame prevede che le modalità per l’introduzione del richiamato obbligo sono demandate a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in base ad accordi con la Repubblica di San Marino, secondo quanto previsto dall’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.
La norma fa comunque salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.
Si ricorda, a titolo di esempio, che sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica:
- coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
- coloro che applicano il regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);
- coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori (articolo 34, comma 6 del D.P.R. 633/72);
- le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche (articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991).
Le regole tecniche mediante le quali eseguire i nuovi obblighi di fatturazione elettronica saranno definite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di emanazione successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.