“1. All’articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente: «6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri».
2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta fermo l’obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2019”.
L’articolo 12-bis inserisce tra le attività qualificate come “commercio al minuto” a fini IVA anche le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2019.
Dall’assimilazione discende uno specifico regime di adempimenti IVA: in particolare, tali attività sono esonerate dall’obbligo di emettere fattura, salvo richiesta in tal senso proveniente dal cliente.
Dalla qualifica di un’attività come “commercio al minuto” discende uno specifico regime degli adempimenti IVA, con particolare riferimento alla fatturazione ed alla trasmissione dei corrispettivi. L’articolo 22 del D.P.R. IVA chiarisce che per il commercio al minuto l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati mediante il rilascio di ricevuta fiscale (di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249) ovvero di scontrino fiscale (di cui alla legge 26 gennaio 1983) n. 18, con l’osservanza delle relative discipline, come stabilito dalla legge n. 413 del 1991. Anche per tali soggetti, in ogni caso, ove sia richiesta dal cliente, vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019 in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Per i primi sei mesi del 2019 i commercianti al minuto possono trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, qualora il cliente chieda l’emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione, l’esercente può alternativamente: in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del D.P.R. IVA; in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale.
Sotto un diverso profilo (articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, come modificato nel tempo e, in particolare, dal decreto-legge n. 119 del 2018 e dalla legge di bilancio 2019) dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate (di cui al citato articolo 22 del DPR IVA) devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). Tali disposizioni si applicano con una tempistica differenziata: in particolare, la loro operatività è anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Le norme specificano il regime sanzionatorio per la mancata osservanza di tali obblighi e sanciscono quali adempimenti sono sostituiti dal cd. scontrino elettronico; inoltre, le operazioni di cui al citato articolo 22, ove effettuate in zone individuate con apposito decreto ministeriale, possono essere documentate mediante ricevuta fiscale o scontrino, con l’osservanza delle relative discipline. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 ha sancito specifici esoneri dagli adempimenti legati allo scontrino elettronico, in ragione della tipologia di attività esercitata e con specifici limiti di tempo.