Tenuta della contabilità in forma meccanizzata.
“1. Al comma 4-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto»”.
L’articolo 12-octies prevede che sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA.
L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 20 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).
La norma in vigore, comma 4-quater dell’articolo 7, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, stabilisce infatti che la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici sia in ogni caso considerata regolare – in difetto di trascrizione su supporti cartacei – nei termini di legge se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui già menzionati sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.