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19 Luglio 2019

Legge di conversione Decreto Crescita – Art. 25

Dismissione immobiliari enti territoriali.

“1. All’articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «proprietà» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti territoriali e»;
b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti territoriali» sono soppresse.

2. All’articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammorta-mento dei titoli di Stato»”.

L’articolo 25 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari. L’obiettivo delle modifiche è l’estensione agli enti territoriali del perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici (comma 1) e l’allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato (comma 2).

In seguito alla modifica apportata dal comma 1, rientrano ora nel piano di dismissione gli “immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali e di altre Pubbliche Amministrazioni […]”.

Anche gli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali, dunque, possono rientrare nel piano di cessione di immobili pubblici.

Il comma 2 interviene sul comma 425 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, che specifica la destinazione degli introiti derivanti dalla cessione degli immobili.

Per gli enti territoriali le risorse sono destinate alla riduzione del proprio debito.

La relazione illustrativa rileva che tale modifica è necessaria per allineare la norma – così come modificata dal comma 1 – alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 189/2015) secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato.

Tale sentenza, infatti, dichiara l’illegittimità costituzionale di una disposizione (l’articolo 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69 del 2013) volta a destinare le risorse derivanti da operazioni di dismissione di beni degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente il debito degli enti medesimi, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

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