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4 Luglio 2019

Legge di conversione Decreto Crescita – Art. 3-quater

Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso e canone concordato.

“1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole: «ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;
b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione»”.

L’articolo 3-quater elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

In particolare, il comma 1, lettera a) modifica l’articolo 13, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 201 del 2011 che prevedeva la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso, a fronte della presentazione di un modello di dichiarazione, a parenti in linea retta, ivi compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Si rammenta che, per poter disporre dell’agevolazione, è necessario che l’immobile sia utilizzato come abitazione principale, il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Anche per gli immobili locati a canone concordato assistiamo al venire meno dell’obbligo di presentazione di una dichiarazione specifica, resta nella facoltà dell’ente richiedere comunicazioni atte a comprovare il diritto di usufruire delle riduzioni in oggetto.

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