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23 Luglio 2019

Legge di conversione Decreto Crescita – Art. 33

Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria.

“1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l’accelerazione degli in-vestimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infra-strutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al consegui-mento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un per-corso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al consegui-mento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 2-bis. Al comma 366 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse;
  • b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali».

2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.

2-quater. Il comma 2 dell’articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato”.

L’articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei Comuni (comma 2), con la finalità di accrescere quelle degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l’avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

Il comma 1, primo periodo, stabilisce che le Regioni possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale.

A seguito delle modifiche approvate alla Camera, il richiamato valore soglia è definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti (nel testo originario, il riferimento era alle entrate correnti relative ai primi tre titoli delle entrate registrate nel rendiconto dell’anno che precede quello in cui viene prevista l’assunzione). A tal fine non si tiene conto delle entrate a destinazione vincolata, incluse quelle relative al Servizio sanitario nazionale, e gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Al comma 1, primo periodo, si stabilisce altresì che le Regioni possano procedere ad assumere in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.

Ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione sono demandate sia l’indicazione della data di entrata a regime della nuova disciplina assunzionale (comma 1, primo periodo), sia l’individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le regioni che si collocano al disotto del predetto valore soglia (comma 1, secondo periodo).

Il decreto, su cui è previsto il concerto del Ministro dell’economia e l’acquisizione dell’intesa in sede di conferenza Stato-regioni, deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma 1, terzo periodo, dispone che l’aggiornamento delle fasce, dei valori soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale possa essere operato con cadenza quinquennale.

Il comma 1, quarto periodo, dispone che le regioni il cui rapporto fra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto (sarebbe forse preferibile specificare anche in questa sede, come previsto al primo periodo, che dette entrate sono considerate al netto delle poste di cui al primo periodo, v. supra) risulti superiore al valore soglia, definito dal citato decreto ministeriale, siano tenute ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto con l’obiettivo di conseguire il valore soglia nell’anno 2025.

Si valuti in proposito la possibilità di riformulare la disposizione al fine di tener conto che tale valore soglia potrebbe essere raggiunto anche prima del 2025.

Le Regioni che intraprendono tale percorso sono chiamate ad attuare un turnover di personale “anche inferiore al 100 per cento”.

Si valuti la possibilità di chiarire se la percentuale del 100 per cento debba essere intesa con riferimento al personale cessato dal servizio nell’anno precedente ovvero con riferimento alla spesa sostenuta per il personale cessato nell’anno precedente. Analogo chiarimento andrebbe formulato con riferimento al limite assunzionale, pari al 30 per cento, di cui al successivo quinto periodo, per le Regioni che non saranno state in grado di assicurare una spesa di personale sostenibile entro il 2025 (v. infra).

A decorrere dal 2025, le regioni che continueranno a registrare un rapporto superiore al “valore soglia” – fintanto che tale differenza non sia riassorbita – saranno tenute ad applicare un turn over del personale “pari al 30 per cento” (comma 1, quinto periodo). La disposizione, nonostante il tenore letterale, parrebbe doversi intendere come diretta ad imporre un tetto alle assunzioni, e non un vincolo di applicare un turn over necessariamente “pari” al 30 per cento.

L’ultimo periodo del comma 1 dispone infine che sia assicurata l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. A tal fine si prevede una rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del limite del trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

L’art. 23, comma 2, citato ha disposto, in attesa di una più generale armonizzazione dei trattamenti economici accessori di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche da effettuarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, che dal 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna pubblica amministrazione non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

Il comma 2 detta una disciplina assunzionale per i Comuni per molti aspetti analoga a quella introdotta per le regioni al comma 1.

Non si ripetono in questa sede le osservazioni segnalate in sede di commento del comma 1, a cui si fa tuttavia rinvio con riguardo alle disposizioni di identico contenuto.

I Comuni possono pertanto procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, “anche per le finalità di cui al comma 1” (v. supra).

Dette assunzioni devono avvenire in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.

Il valore soglia, che costituisce il limite di spesa per le assunzioni di personale in commento, è definito come percentuale “differenziata per fascia demografica” della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (nel testo originario, il riferimento era alle entrate correnti relative ai primi tre titoli delle entrate registrate nel rendiconto dell’anno che precede quello in cui viene prevista l’assunzione), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le fasce demografiche, i relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell’economia e dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città.

I parametri definiti con il decreto ministeriale potranno essere aggiornati con cadenza quinquennale.

Gli altri Comuni, cioè quelli in cui il rapporto fra la spesa per il personale e le richiamate entrate correnti è superiore al valore soglia, sono tenuti ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto affinché esso raggiunga il valore soglia nell’anno 2025 e, nel frattempo, possono procedere ad assunzioni secondo un turn over “anche” inferiore al 100 per cento.

A partire dal 2025, i Comuni che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia, e fintanto che tale eccedenza non sia riassorbita, saranno tenuti a limitare le assunzioni al 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

Così come previsto per le Regioni, anche con riferimento alle assunzioni di personale nei Comuni il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75 del 2017 è adeguato al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

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