Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
All’articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo Art. 38-bis. Art. 38. Atti Parlamentari — 273 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1807-Ale parole: «a quello del secondo esercizio precedente» sono aggiunte le seguenti: «In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;». 2. All’articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859».
L’articolo 38-bis interviene sulle norme dettate dalla legge di bilancio per il 2019, che ha introdotto una serie di incentivi e penalità rivolte agli enti pubblici al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. La norma è volta ad evitare in ogni caso l’applicazione di penalizzazioni alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell’esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.
In particolare, il comma 1 integra il comma 859, lettera a), dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, al fine di evitare l’applicazione delle misure ivi previste nei casi in cui il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. In tal caso, dunque, le amministrazioni pubbliche interessate non devono effettuare l’accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali, previsto dal comma 262 per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria, né subiscono le penalità previste dal comma 864, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi, per le amministrazioni che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale.
Si ricorda che il comma 859, lettera a), dispone che, le amministrazioni pubbliche di cui all’elenco ISTAT per le quali il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente:
- se adottano la contabilità finanziaria, devono stanziare, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento (denominato Fondo di garanzia debiti commerciali), sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi (comma 262);
- se adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, devono ridurre del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto a quelli registrati nell’anno precedente (comma 264).
Il comma 2 integra il comma 863 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, prevedendo che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione venga liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, ovvero quando:
- il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell’esercizio precedente si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Si ricorda che il citato comma 863 dispone che l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali venga adeguato nel corso dell’esercizio sulla base delle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per Acquisto di beni e servizi e che non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.
In conclusione si rammenta che è anche compito del revisore verificare che tutte le amministrazioni provvedano inderogabilmente (o abbiano già provveduto) a comunicare alla «Piattaforma dei crediti commerciali» (Pcc) l’ammontare dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati con riferimento al 31 dicembre 2018 (comma 867 della legge 145/2018) e che si attuino le eventuali manovre necessarie al fine di costituire il fondo precedentemente richiamato.