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4 Settembre 2024

LIPE – sanzioni in caso di tardivo o mancato invio

Introduzione

La gestione dell’IVA negli enti locali è un aspetto cruciale per garantire la conformità fiscale e la trasparenza delle operazioni. Tra gli adempimenti più rilevanti vi sono le LIPE telematiche, ovvero le comunicazioni telematiche delle Liquidazioni Periodiche IVA, che richiedono una trasmissione puntuale e accurata dei dati all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il mancato invio o l’invio tardivo di queste comunicazioni può comportare sanzioni significative, mentre eventuali errori nei dati trasmessi necessitano di essere rettificati prontamente. Nei prossimi paragrafi, analizzeremo in dettaglio cosa sono le LIPE telematiche e come funzionano, quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto delle scadenze e come procedere alla rettifica dei dati di una LIPE già inviata, per garantire una corretta gestione fiscale.

Cosa sono e come funzionano le LIPE telematiche?

Le LIPE telematiche, ovvero le comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA, rappresentano un adempimento obbligatorio introdotto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, successivamente perfezionato con la Legge n. 225/2016 e con il Decreto-legge del 21/06/2022 n. 73.

Questo strumento è stato creato per garantire una maggiore trasparenza e controllo sul versamento dell’IVA, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale. Gli enti locali, come tutte le categorie di contribuenti, devono trasmettere trimestralmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni IVA effettuate. La trasmissione avviene esclusivamente in formato elettronico, utilizzando i canali telematici ufficiali.

Le scadenze per l’invio delle LIPE sono fissate nelle seguenti date:

  • 31 maggio per il 1° trimestre;
  • 16 settembre per il 2° trimestre;
  • 30 novembre per il 3° trimestre;
  • 28 febbraio dell’anno successivo per il 4° trimestre.

Tale adempimento richiede la compilazione di un apposito modello che include informazioni dettagliate sulle operazioni attive e passive, l’imposta a debito, l’imposta a credito e il saldo finale. L’obbligo di redazione e trasmissione delle LIPE, regolato anche dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, implica che la mancata o errata comunicazione possa comportare sanzioni amministrative, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo.

Gli enti locali, adempiendo correttamente alle LIPE, non solo rispettano la normativa vigente, ma contribuiscono anche a garantire una gestione fiscale più trasparente ed efficiente, riducendo il rischio di sanzioni e migliorando la propria conformità fiscale.

Quali sono le sanzioni in caso di mancato invio entro le scadenze di legge?

Il mancato invio delle Liquidazioni Periodiche telematiche entro le scadenze di legge comporta l’applicazione di sanzioni amministrative che possono variare in base alla gravità dell’inadempimento. La normativa prevede sanzioni specifiche, disciplinate dall’art. 11, comma 2-ter del D.Lgs. n. 471/1997, per chi non rispetta gli obblighi di comunicazione.

In caso di omesso, tardivo o errato invio delle comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA, si applica una sanzione che va da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 2.000 euro per ogni singola violazione. Tuttavia, è prevista una riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso, che riduce fino a un minimo di 27,80 euro la sanzione, se la trasmissione corretta viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza originaria, come previsto dall’istituto del ravvedimento operoso.

Vediamo di seguito il calendario delle sanzioni:

  • 27,80 euro (1/9 sanzione ordinaria di Euro 250) se il contribuente versa la sanzione entro 15 giorni dalla data dell’omissione;
  • 55,56 euro (1/9 sanzione ordinaria di Euro 500) se il contribuente versa la sanzione entro 90 giorni dalla data dell’omissione;
  • 62,50 euro (1/8 sanzione ordinaria di Euro 500) se il contribuente versa la sanzione entro 1 anno dalla data dell’omissione;
  • 71,43 euro (1/7 sanzione ordinaria di Euro 500) se il contribuente versa la sanzione entro 2 anni dalla data dell’omissione; 
  • 83,33 euro (1/6 sanzione ordinaria di Euro 500) se il contribuente versa la sanzione oltre 2 anni dalla data dell’omissione;
  • 100 euro (1/5 sanzione ordinaria di Euro 500) se il contribuente versa la sanzione dopo la constatazione della violazione.

Il codice tributo corretto per provvedere alla sanatoria è “8911” il quale corrisponde alle “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’irap e all’iva”.

Non esiste un corrispondente codice tributo da utilizzare per gli F24EP; pertanto, occorre utilizzare uno dei seguenti codici tributo e tenere traccia tra gli atti dell’Ente della natura della situazione:

  • 137E – Interessi sul ravvedimento Ires – Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 138E – interessi ravvedimento IVA – Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 139E – Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 140E – Interessi sul ravvedimento Irap – Art. 13 d.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 801E – Sanzione pecuniaria IVA
  • 802E – Sanzione pecuniaria IRES
  • 890E – Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali
  • 891E – Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta
  • 892E – Sanzioni per ravvedimento su Irap
  • 893E – Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta.

Inoltre, è importante ricordare che l’omessa comunicazione non solleva l’ente o il contribuente dall’obbligo di versamento dell’IVA dovuta. Pertanto, oltre alla sanzione per il mancato invio delle LIPE, potrebbero essere applicate ulteriori sanzioni e interessi per il mancato o tardivo versamento dell’imposta.

Per evitare tali sanzioni, è fondamentale che gli enti locali rispettino rigorosamente le scadenze trimestrali stabilite dalla legge, assicurandosi che i dati trasmessi siano completi e corretti. Un’attenta gestione delle comunicazioni periodiche consente non solo di evitare sanzioni, ma anche di mantenere una buona conformità fiscale, riducendo i rischi di errori o omissioni.

Come si rettificano i dati di una LIPE già trasmessa telematicamente?

La rettifica dei dati di una LIPE già trasmessa telematicamente è possibile e disciplinata dalla normativa fiscale italiana. Se un ente locale si accorge di aver inviato una Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA con dati errati o incompleti, è necessario procedere alla correzione tramite l’invio di una nuova comunicazione correttiva.

Per rettificare i dati, l’ente deve inviare nuovamente la LIPE, indicando i dati corretti. Il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate considera l’ultima comunicazione inviata come definitiva, sostituendo integralmente quella precedente. Non esiste una specifica opzione di “rettifica” nel modello, ma l’invio di una nuova comunicazione con i dati corretti annulla e sostituisce quella precedente.

Tempistiche per la rettifica

La rettifica può essere effettuata in qualsiasi momento, purché prima della scadenza del termine per la trasmissione della dichiarazione IVA annuale.

Sanzioni e conseguenze

Se la rettifica venisse effettuata oltre i termini senza aver rispettato le scadenze, potrebbero comunque applicarsi sanzioni per l’invio tardivo della LIPE, anche se questa sostituisce un invio errato precedente. Tuttavia, con il ravvedimento operoso è possibile ridurre l’importo delle sanzioni.

Per evitare errori, è fondamentale che gli enti locali prestino particolare attenzione nella fase di compilazione della LIPE, e in caso di necessità, agiscano tempestivamente per correggere eventuali dati non corretti, minimizzando così il rischio di sanzioni e garantendo la conformità alle normative fiscali.

Conclusioni

In conclusione, una corretta gestione delle LIPE telematiche è essenziale per gli enti locali non solo per adempiere agli obblighi fiscali, ma anche per evitare sanzioni che possono gravare significativamente sulle finanze pubbliche.

Il rispetto delle scadenze e l’accuratezza dei dati trasmessi sono elementi fondamentali per mantenere la conformità alle normative IVA. Inoltre, la possibilità di rettificare eventuali errori consente agli enti di correggere prontamente le comunicazioni errate, minimizzando le conseguenze negative.

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