La Corte dei conti Lombardia, con la delibera n. 412 del 6 novembre 2019, ha fornito riscontro ad un Sindaco che aveva chiesto un parere sulle modalità di applicazione dell’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018.
Si ricorda come con detto articolo si sia riconosciuta agli Enti Locali la possibilità, previa adozione di uno specifico Regolamento, di destinare il maggiore gettito, accertato e riscosso, derivante dagli accertamenti dell’Imu e della Tari al potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente.
Nello specifico il Sindaco, nell’evidenziare che l’applicazione della suddetta norma è possibile, per espressa indicazione del legislatore, solo nei confronti dei comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha chiesto “…se ai fini della possibilità di attribuire l’incentivo al settore entrate la data entro la quale deve essere approvato il bilancio di previsione sia il 31/12 dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, oppure se a tale scopo possa considerarsi valido anche l’eventuale termine successivo al 31/12 stabilito con Decreto del Ministro dell’Interno in presenza di motivate esigenze, come previsto nell’ultima parte del medesimo art. 151…”.
La Corte ha richiamato, condividendo, quanto chiaramente esplicitato nel parere reso dalla Sezione regionale dell’Emilia Romagna (cfr. deliberazione n. 52/2019/PAR), ovvero che il termine di approvazione del bilancio da considerare quale condizione di applicabilità dell’art. 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018 “…è da intendersi il 31/12 dell’anno di riferimento di cui all’art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e non anche il termine differito di cui all’art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000…”.