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19 Ottobre 2021

Mobilità negli enti locali fino a 100 dipendenti

Cos’è la mobilità negli enti locali

La procedura di mobilità negli enti locali è stata recentemente oggetto di un gran dibattere, soprattutto per quanto riguarda la mobilità negli enti fino a 100 dipendenti.
Prima di procedere con l’analisi specifica di che cosa sia accaduto è utile ricordare che cosa si intende quando richiamiamo il concetto di mobilità negli enti locali.
Quando si parla di mobilità lavorativa” solitamente si fa riferimento ai trasferimenti che interessano il dipendente rifacendosi nello specifico alle vicende del rapporto di impiego che determinano il passaggio del lavoratore dell’ente locale da una pubblica amministrazione ad un’altra.
La mobilità può essere vista come uno strumento di gestione del personale, nella sua accezione iniziale questo strumento era infatti particolarmente utilizzato dalle amministrazioni dalle amministrazioni locali nei momenti in cui i fondi per effettuare nuove assunzioni non erano sufficienti.
La normativa che disciplina la mobilità pubblica è il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sue successive modifiche, il cui art. 30, comma 1, stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

Mobilità volontaria e obbligatoria

Distinguiamo la mobilità negli enti locali in:

  • volontaria, ovvero su istanza del lavoratore stesso;
  • obbligatoria, cioè imposta per soprannumero o eccedenza di personale.

Con la mobilità volontaria un dipendente pubblico può decidere di sua spontanea volontà di essere trasferito presso un’altra amministrazione pubblica, presentando regolare richiesta di mobilità oppure partecipando ad un eventuale concorso pubblico indetto dall’amministrazione che gli interessa. Il “trasferimento” viene disposto dall’amministrazione che riceve il lavoratore, previa nulla-osta dell’amministrazione di provenienza.
La mobilità volontaria può avvenire tra amministrazioni dello stesso comparto o tra amministrazioni di comparti diversi (intercompartimentale) ed il lavoratore mantiene la stessa qualifica ma non necessariamente lo stesso ruolo professionale.
L’istituto della mobilità negli enti locali, pertanto, da una parte implica la possibilità per il lavoratore di cambiare la propria attività lavorativa mantenendo invariata la posizione giuridica che gli è propria, dall’altra consente alle amministrazioni interessate di risolvere celermente problemi legati al reclutamento di personale senza ricorrere al concorso pubblico.
Vedremo come proprio il passaggio della mobilità volontaria negli enti locali aventi fino a 100 dipendenti sia stata travolta da un gran subbuglio normativo che ha rischiato di neutralizzare completamente l’istituto.

Il Decreto Legislativo 80/2021

La normativa riguardante la mobilità negli enti locali così come prevista, per gli enti aventi fino a 100 dipendenti, è stata sconvolta da quanto previsto nel D.L. 80/2021, convertito con Legge 113/2021.
Richiamiamo il passaggio incriminato e vediamo in quale modo si sia andato a ledere l’istituto della mobilità per gli enti più “piccoli”:
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
E’ richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o)) di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E’ fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti a possedere. In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi alla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.
1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell’ente.”
La modifica riportata è stata molto violenta nei confronti dell’applicabilità della mobilità negli enti locali aventi fino a 100 dipendenti, infatti il comma 1.1. tende a rendere non applicabili tutte le norme che riguardano la possibilità delle amministrazioni pubbliche di avvalersi di personale tramite il passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni.
L’interpretazione letterale della norma lascia ben pochi spazi alla fantasia, quanto riportato proibisce ai comuni aventi fino a 100 dipendenti di utilizzare lo strumento della mobilità.

Il Decreto “Fiscale”

Il 15 ottobre è stato caratterizzato, tra le altre cose, dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri della bozza del Decreto “Fiscale”.
Questo passaggio è molto importante perché, a fronte di quanto presentato sopra, l’articolo 14 interviene sulla mobilità tra enti locali, andando ad agire a favore di quelli aventi fino a 100 dipendenti.
L’art. 14 riporta:
“1. All’articolo 30 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, dopo le parole: «servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti parole: «e agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100». Conseguentemente al comma 1.1. il primo periodo è abrogato.”
Assistiamo quindi all’accoglimento delle richieste avanzate da ANCI a fronte della levata di scudi di molti enti; la normativa infatti, così come reimpostata, li privava di uno strumento fondamentale per poter garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali utilizzando il passaggio dei dipendenti tramite la mobilità.
Attendiamo quindi la pubblicazione definitiva della norma ma, finalmente, incominciamo a intravedere la luce al fondo del tunnel.

di Marco Sigaudo

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