La delibera n. 200 del 2018 della Corte dei conti Veneto riporta quanto segue: “anche in presenza di esigue partecipazioni, tali da generare un presumibile basso impatto negli equilibri del comune dei risultati di esercizio negativi o dei deterioramenti patrimoniali, occorre rappresentare compiutamente il proprio portafoglio societario e costantemente monitorare anche tutti i soggetti partecipati, soprattutto nelle ipotesi di scarsa rimuneratività e precario equilibrio patrimoniale”.
Si delinea quindi un innalzamento del livello di attenzione che gli enti devono dedicare al controllo delle partecipazioni detenute. Dopo l’adempimento della ricognizione delle partecipate, dopo l’espletamento della pratica bilancio consolidato, ecco ora inserirsi, o meglio rafforzarsi, un nuovo processo, quello della sorveglianza responsabile delle società controllate e società partecipate, dirette e indirette, con particolare attenzione agli affidamenti in house providing; ma anche aziende speciali, istituzioni, consorzi, fondazioni ed altri enti e organismi a capitale pubblico.
Andando ad analizzare il T.U.E.L. vediamo come l’art. 147 quater dica che l’Ente, al fine di esercitare i controlli, deve definire gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base delle informazioni di cui sopra, l’ente locale deve effettuare il monitoraggio periodico sull’andamento delle società non quotate partecipate, analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente. Questi compiti devono essere obbligatoriamente espletati dagli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
L’art. 147 quinques individua invece nel responsabile dei servizi finanziari il soggetto incaricato di dirigere il controllo sugli equilibri finanziari, per poter svolgere questo compito dovrà coinvolgere gli organi di governo, il direttore generale, ove previsto, il segretario e i responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità; sottostando alla vigilanza dell’organo di revisione.