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8 Dicembre 2021

Acconto IVA: metodo di calcolo, scadenze e scelta più conveniente

L’acconto Iva è un adempimento obbligatorio, che si traduce in un versamento di imposta Iva, a cui gli operatori economici (soggetti passivi Iva) sono tenuti ad adempiere entro il 27 dicembre di ogni anno.

Viene richiesto ai contribuenti che applicano l’IVA di versare dunque un acconto relativo all’imposta:

  • dovuta nell’ultimo trimestre dell’anno (per i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali);
  • oppure dovuta con riferimento all’Iva del mese di dicembre (per i contribuenti che effettuano liquidazioni mensili).

È infatti necessario distingue i diversi elementi temporali da prendere in considerazione:

  • il periodo di riferimento per il calcolo dell’acconto Iva con il metodo storico è l’ultimo periodo d’imposta dell’anno precedente (mese o trimestre, in base alla periodicità della tenuta delle liquidazioni Iva);
  • il periodo di riferimento per il calcolo dell’acconto Iva con il metodo analitico e previsionale è l’ultimo periodo d’imposta dell’anno in corso (mese o trimestre, in base alla periodicità della tenuta delle liquidazioni Iva);
  • il periodo d’imposta su cui si registrano gli effetti del versamento dell’acconto Iva è l’ultimo periodo d’imposta dell’anno in corso.

Facendo un esempio calato alla data di redazione del presente articolo, il versamento dell’acconto Iva 2021 sarà calcolato (con riferimento all’applicazione del metodo storico) sulla base delle risultanze della liquidazione Iva di dicembre 2020° del quarto trimestre 2020. Il versamento effettuato entro il 27 dicembre 2021 andrà poi ad essere assorbito nelle risultanze della liquidazione Iva di dicembre 2021 o del quarto trimestre 2021.

L’effetto che si ottiene, infatti, è quello di effettuare un anticipo del versamento del saldo Iva che emergerà come dovuto al momento della presentazione della Dichiarazione IVA2022 anno di imposta 2021.

L’Amministrazione finanziaria centrale, quindi, incassa nell’anno in corso parte dell’Iva che invece ordinariamente avrebbe ricevuto soltanto nell’anno successivo.

Ci sono 3 metodi alternativi per determinare l’ammontare dell’acconto Iva dovuto:

  • il metodo storico.
  • Il metodo analitico.
  • Il metodo previsionale.

Analizziamo di seguito le diverse fattispecie, ricordando sin da subito che la scelta del metodo da utilizzare per il calcolo dell’acconto Iva è discrezionale, pertanto è compito del contribuente valutare quale strategia adottare in base a quale risulti essere la più conveniente. Attenzione: conveniente non significa “che fa spendere meno”, ma che ottimizza la gestione delle risorse finanziarie dell’Ente.

Dopo aver analizzato i diversi metodi di calcolo dell’acconto Iva, valuteremo anche come operare la scelta migliore.

Il calcolo dell’acconto Iva: metodo storico

Utilizzando il metodo storico il contribuente può determinare l’importo dell’acconto Iva da versare in modo matematico. L’acconto IVA calcolato attraverso l’applicazione del metodo storico è pari all’88% dell’Iva dovuta relativamente al mese di dicembre dell’anno precedente (per i contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva con periodicità mensile) o relativamente al debito Iva registrato nell’ultimo trimestre dell’anno precedente (per i contribuenti che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale).

Per il calcolo è necessario prendere in considerazione il debito emergente dalla liquidazione Iva del periodo di riferimento al lordo dell’acconto Iva eventualmente versato l’anno precedente. È infatti caratteristica delle liquidazioni Iva di dicembre e del quarto trimestre l’inserimento dell’acconto Iva a storno del debito totale, in modo che alla scadenza del tributo di riferimento (16 gennaio per i contribuenti mensili, 16 marzo per i contribuenti trimestrali) si proceda con il pagare solo l’eventuale differenza.

Facciamo un esempio pratico.

Liquidazione Iva dicembre 2020 così composta:

  • Debito totale periodo € 1.000,00.
  • Acconto Iva versato entro il 27 dicembre 2020 € 700,00.
  • Debito residuo da versare entro il 16 gennaio 2021 € 300,00.

Nel caso prospettato nell’esempio, l’acconto Iva dovuto entro il 27 dicembre 2021 sarà pari a € 880,00 (88% di € 1.000,00).

Quando è conveniente il metodo storico?

Il metodo storico è il metodo più utilizzato nella prassi poiché per la sua esecuzione non sono richieste valutazioni discrezionali o ricalcoli particolari (che invece noteremo come caratteristiche degli altri due metodi di calcolo). Possiamo affermare in un certo senso che sia il “meno impegnativo” dei metodi utilizzabili.

Ragionando non solo da un punto di vista strettamente pratico, ma spostando l’attenzione sulla quantificazione del versamento, è ragionevole affermare che il metodo storico è adatto ai contribuenti che registrino un volume d’affari costante nel tempo.

Il calcolo dell’acconto Iva: metodo analitico

Con il metodo analitico l’acconto Iva è calcolato attraverso la redazione di una liquidazione Iva straordinaria. Si tratta di un calcolo dell’Iva dovuta con riferimento alla data del 20 dicembre dell’anno in corso.

Utilizzando il metodo analitico il contribuente ha la possibilità di calcolare l’acconto IVA in misura pari al 100% dell’IVA risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

  • le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre dell’anno in corso;
  • le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre.

Quando è conveniente il metodo analitico?

L’applicazione del metodo analitico consente di determinare l’ammontare del versamento dovuto per l’acconto Iva in misura non eccedente rispetto a quello che effettivamente sarà poi il debito dell’ultimo periodo dell’anno. Il rischio che incombe sui contribuenti che optano per il metodo storico (rischio che ci concretizza nell’effettuare un versamento di acconto Iva superiore al debito dell’ultimo periodo dell’anno, il ché comporta poi l’insorgenza di un credito d’imposta) viene qui completamente azzerato.

Si può pertanto affermare che l’adozione del metodo analitico è conveniente per quei contribuenti che abbiano registrato nell’anno in corso un rilevante calo del volume d’affari.

Il calcolo dell’acconto Iva: metodo previsionale

Per l’applicazione del metodo previsionale al calcolo dell’acconto Iva è richiesta la formulazione di una previsione rispetto all’andamento “degli affari” nell’ultimo periodo dell’anno. Si richiede quindi al contribuente di stimare oggettivamente quali potrebbero essere le risultanze dela lqiuidazione Iva dell’ultimo periodo dell’anno, sulla base del vero andamento gestionale delle proprie attività commerciali.

Attraverso tale metodo l’acconto Iva da versare si determina in misura pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso (o per il quarto trimestre dell’anno in corso).

Quando è conveniente il metodo previsionale?

L’applicazione di questo metodo di calcolo dell’acconto Iva espone il contribuente ad un rischio più elevato di vedersi applicare sanzioni nel caso in cui il versamento effettuato per l’acconto si rivelasse inferiore al dovuto una volta determinata la liquidazione Iva del periodo. Per questo motivo, oltre che per le oggettive difficoltà di applicazione nonché giustificazione dei calcoli posti alla base della determinazione dell’importo del versamento, il metodo previsione non è molto adottato.

In quali casi l’acconto Iva non è dovuto?

È l’Agenzia delle Entrate a specificare sul proprio sito quali siano le categorie di contribuenti a dover effettuare il versamento dell’acconto Iva e quali invece siano esonerate.

Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.

Sono, invece, esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Ad esempio, è il caso dei soggetti che:

  • hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • i produttori agricoli “di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972”
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.”

Rebecca Zollo

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