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25 Maggio 2021

Body Cam: principali adempimenti a tutela della privacy – parte 1

Nel presente articolo si cercheranno di fornire le informazioni principali in tema privacy in relazione alle Body Cam, telecamere portatili utilizzate da diversi anni negli Stati Uniti dagli agenti di polizia e che, da svariato tempo, si stanno lentamente diffondendo anche in Italia.

Cosa sono le Body Cam?

Le Body Cam sono dispositivi portatili di videosorveglianza (per questo motivo si parla anche di “videosorveglianza mobile”) che permettono di effettuare riprese per diverse ore tenendo conto del modello e della batteria in dotazione.

Da chi sono usate le Body Cam e a cosa servono?

Principalmente le Body Cam sono utilizzate dal personale preposto nell’ambito della sicurezza e vengono generalmente disposte sulla divisa (in genere sulla spalla) per scopi preventivi, di deterrenza e/o accertamento amministrativo e giudiziario. Difatti, tali dispositivi vengono acquistati al fine di monitorare l’attività di chi le indossa e dei soggetti con i quali si interagisce. La consapevolezza di essere ripresi e di non poter distorcere la verità in proprio favore, sconforterebbe i comportamenti aggressivi dei cittadini, ma anche dei poliziotti (sia in relazione ad iniziative proprie, che in risposta a condotte altrui), modificando inevitabilmente il proprio comportamento al fine di presentarsi in forma maggiormente “civile”.

Come si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali in merito all’utilizzo delle Body Cam?

L’intervento da parte dell’Autorità di controllo in materia non poteva venir meno, trattandosi di raccolta di dati personali. Mediante i pareri n. 6197012 e 6197365 del 2017 il Garante ha disciplinato i tipi di trattamento effettuati per finalità di pubblica sicurezza e ha stabilito i principi in materia privacy cui Organi, Uffici e Comandi di polizia devono attenersi. Per mezzo del primo parere datato 23 febbraio 2017, l’Autorità ha individuato nel dettaglio i trattamenti permanenti effettuati dalle forze di polizia, compresa la gestione delle maggiori banche dati (Ced, Afis, Dna), permettendo ai cittadini di conoscere quante e quali fossero le banche dati gestite dalle forze di polizia, chi fossero i titolari delle stesse (ai quali eventualmente rivolgersi per avere informazioni e poter esercitare i propri diritti), le operazioni effettuate sui dati e i tempi di conservazione. Nel rendere il suo parere il Garante ha chiesto, tra l’altro, di escludere dalla tipologia di trattamenti finalizzati all’attività di polizia quelli svolti per finalità amministrative e di eliminare dal testo i trattamenti per i quali non risulti dimostrata una correlazione diretta con la finalità di polizia (rilascio di licenze, autorizzazioni, nulla osta da parte del Ministero, Prefetture, Questure).
Con il secondo provvedimento l’Autorità ha, invece, chiesto al Ministero d’indicare nella legislazione dedicata i trattamenti che presentano rischi specifici per la persona (banche di dati genetici, biometrici, etc.) e di fissare tempi brevi di conservazione dei dati, tenendo conto delle finalità della raccolta.

In seguito, il 22 maggio del 2018, il Garante si è pronunciato nuovamente mediante il provvedimento n. 362. Tale decisione consisteva nel fornire risposta all’istanza della Trenord s.r.l. “di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice, riguardante il trattamento dei dati personali connesso alla prospettata installazione di un sistema composto da dispositivi indossabili, c.d. Body Cam, che consentono la raccolta e la trasmissione “delle immagini riprese a bordo treno in tempo reale […] verso un PC posizionato all’interno della sala operativa” della società. Tali dispositivi sarebbero consegnati in dotazione agli “operatori di security e capitreno, questi ultimi con compiti di controllo dei titoli di viaggio. La necessità di adottare tale sistema origina dal rappresentato significativo aumento “negli ultimi anni” di “aggressioni al personale e ai clienti, furti/rapine, minacce […] nonché numerosi e crescenti fenomeni di vandalismo”.

Dal provvedimento del Garante emerge che l’autorizzazione all’impiego delle Body Cam da parte della Trenord s.r.l., risulta condizionato al rispetto delle seguenti regole:

  1. l’azienda, oltre a verificare il rispetto di tutti i principi in materia, dovrà valutare autonomamente la conformità alla disciplina vigente del trattamento che intende effettuare, verificando il rispetto di tutti i principi in materia nonché la necessità di effettuare, in particolare, una valutazione di impatto ex articolo 35 del Regolamento UE 679/2016, ovvero attivare la consultazione preventiva ai sensi dell’articolo 36 del medesimo Regolamento;
  2. la società dovrà predisporre un disciplinare sull’uso delle «Body Cam», in cui individuare le condizioni che ne consentono l’attivazione, ossia in caso di “prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose” e quelle in cui, al contrario, l’attivazione non è consentita. Il disciplinare dovrà indicare altresì il modo in cui potranno essere utilizzati tali dispositivi, avvertendo della necessità di adottare particolari cautele qualora “le riprese video possano riprendere (anche) vittime di reati, testimoni, minori di età o […] luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza quali le toilette situate a bordo delle vetture”;
  3. la visualizzazione delle immagini raccolte sarà consentita solo al personale autorizzato, esclusi gli operatori che effettuano le riprese;
  4. dovranno essere fissati tempi di registrazione congrui rispetto alle finalità perseguite (una settimana)”;
  5. i trattamenti potranno essere effettuati, senza il consenso dei dipendenti e degli utenti del servizio di trasporto, poiché nel rispetto del “bilanciamento di interessi”, è legittimo l’interesse a trattare i dati raccolti con le Body Cam, relativamente alla finalità di trasmettere in tempo reale le immagini riprese per attivare l’intervento delle forze dell’ordine e consentire alle stesse di ricostruire i fatti illeciti;
  6. sarà necessario individuare un procedimento in base al quale i soggetti autorizzati, dotati di specifiche credenziali, potranno verificare quali registrazioni saranno rilevanti rispetto alle finalità perseguite;
  7. dovranno essere predisposte misure affinché agli operatori che avranno in dotazione i dispositivi non sia consentito modificare, cancellare e duplicare le immagini raccolte;
  8. dovranno essere previsti meccanismi di cancellazione automatica per cancellare irreversibilmente le registrazioni, decorso il tempo di conservazione previsto;
  9. si dovranno avvisare gli utenti anche a bordo delle vetture, con linguaggio semplice e sintetico, della presenza delle Body Cam e delle loro caratteristiche “specificando anche che una spia accesa sul dispositivo indossabile indica che la funzionalità di videoripresa è attiva”.

di Alessandra Totaro

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