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16 Febbraio 2021

Contabilizzazione delle opere pubbliche e progettazione

La gestione del patrimonio, la corretta contabilizzazione delle movimentazioni che lo interessano, la collocazione all’interno degli strumenti di programmazione e di gestione degli interventi sulle opere pubbliche e la corretta costituzione e utilizzo del fondo pluriennale vincolato rappresentano dei processi fondamentali all’interno del contesto operativo dell’ente locale.

La svolta nella gestione delle opere pubbliche e del F.P.V.

La svolta nella gestione delle opere pubbliche e del fondo pluriennale vincolato è avvenuta con il D.M. Economia e Finanze del 1° marzo 2019 che ha introdotto importanti novità in merito alle procedure destinate alla contabilizzazione delle spese di progettazione ed è intervenuto con modifiche di assoluto rilievo in merito alle procedure di costituzione del fondo pluriennale vincolato riconducibile alla contabilizzazione delle opere pubbliche.

Le novità introdotte hanno modificato in maniera importante la gestione delle risorse dedicate alla progettazione ed alla realizzazione delle spese in conto capitale, ovvero le opere pubbliche.

I livelli di progettazione

È innanzitutto necessario rilevare come, al fine di procedere correttamente alla contabilizzazione delle opere pubbliche e alla gestione del loro eventuale fondo pluriennale vincolato, si debba prendere coscienza del Codice dei contratti e, nello specifico, dell’art. 23 c. 1, il quale riporta:
“1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare…”
Possiamo quindi identificare i seguenti “livelli”:
* Progetto di fattibilità tecnica ed economica, che ha sostituito il vecchio progetto preliminare.
* Progetto definitivo.
* Progetto esecutivo.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, qualora ci si stia riferendo a lavori pubblici di importo pari o superiore a 5.548.000,00 euro, ovvero l’attuale soglia comunitaria come stabilito dall’art. 35 del Codice, deve essere preceduto dall’approvazione del documento delle alternative progettuali.
Il solo progetto definitivo è invece sufficiente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il progetto definitivo qui citato deve essere costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo e dal piano di sicurezza e coordinamento.
È lasciata libertà alla stazione appaltante di definire l’omissione di uno o più livelli di progettazione così come riportati nell’elenco di poc’anzi. A fronte di questa eventuale decisione è però necessario che il livello successivo contenga tutti gli elementi caratterizzanti il livello omesso.

Il livello minimo di progettazione

Nel richiamo dell’art. 23 del Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016, abbiamo identificato i diversi livelli di progettazione distinguendoli in:
* Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
* Progetto definitivo.
* Progetto esecutivo.

Le spese di progettazione e la loro contabilizzazione

Alla luce delle importanti novità introdotte vediamo come possono essere contabilizzate le spese di progettazione.
Nel momento in cui l’opera viene finanziata e realizzata le stesse vengono, senza ombra di dubbio, capitalizzate; ma come devono essere trattate prima di questo passaggio?
Dando per assunto che la particolarità del trattamento interessi esclusivamente le spese inerenti alla progettazione di primo livello richiamiamo il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che al punto 5.3.12 riporta quanto segue:
“5.3.12 La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.”
Sulla base dell’enunciato è quindi possibile identificare la richiesta del rispetto congiunto delle due seguenti condizioni:
a) l’investimento da realizzare deve essere individuato in modo specifico all’interno del DUP o di un altro documento di programmazione;
b) le fonti di finanziamento dell’opera devono essere previste e puntualmente identificate.
All’interno del DUP avremo quindi modo di trovare “il giardino dei desideri” ovvero l’elenco di tutte quelle opere pubbliche, con specifica delle relative risorse a copertura, che si intendono realizzare e per le quali è obbligatorio avviare l’iter programmatorio e progettuale, ai fini del loro successivo inserimento nel bilancio e nell’elenco annuale.
Le spese di progettazione e tecniche riconducibili a opere che non sono state inserite in alcun strumento di programmazione sono da considerare spese correnti.

Le opere e l’inserimento nel piano

L’art. 21, comma 3, del Codice, e anche l’art. 3, comma 8, del D.M. n. 14/2018 individuano come passaggio chiave per l’inserimento dell’opera all’interno del piano l’identificazione dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle opere pubbliche solamente per gli interventi inseriti nell’elenco annuale, questa copertura non è invece vincolante al fine dell’iscrizione delle opere nel secondo e terzo anno del programma triennale delle opere pubbliche.
Quindi non troveremo necessariamente tutte le opere previste nel DUP all’interno del bilancio, sarebbe infatti inopportuno procedere con l’inserimento delle opere del secondo e terzo esercizio per cui non vi è certezza di finanziamento.

Spese di progettazione quando correnti e quando di investimento

Abbiamo visto quale sia il trattamento da seguire nel caso in cui le spese di progettazione non siano riconducibili a interventi afferenti a opere ricomprese negli strumenti di programmazione.
Richiamiamo il principio contabile all. 4/2 al punto 5.3.12 in modo da vedere quale sia il comportamento da seguire qualora l’opera oggetto della progettazione venga successivamente finanziata e la relativa spesa sia imputata al titolo II del bilancio:
“La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria”.
Qualora si proceda quindi con la sola regolarizzazione in contabilità economico patrimoniale rileveremo che una parte di entrate correnti sarà stata destinata a finanziare spese che avrebbero potuto essere coperte da entrate in conto capitale.
Nel caso in cui l’amministrazione abbia previsto l’opera nel DUP indicandone anche le relative fonti di finanziamento, seppur non ancora allocate in bilancio, la spesa di progettazione di primo livello è invece da contabilizzare tra le spese di investimento
Quando l’opera sarà inserita in bilancio sconterà dal suo valore complessivo un importo pari alla progettazione già finanziata.

Le spese di progettazione inferiori a 100.000 euro

L’obbligo di inserimento dell’opera all’interno del programma triennale delle opere pubbliche scatta solo nel momento in cui la stessa ha un valore superiore a 100.000,00 euro.
Qualora ci si trovi in questa situazione, operando nel rispetto del principio contabile all. 4/2 al punto 5.3.13, si procede con la contabilizzazione delle spese di progettazione esterna mediante imputazione diretta sul capitolo dell’opera.
Se l’intervento di progettazione ha visto il coinvolgimento di risorse interne allora gli stipendi pagati al personale saranno contabilizzati tra le spese correnti e successivamente, ricorrendo a scritture di rettifica in contabilità economico patrimoniale, capitalizzati.

La contabilizzazione delle spese di progettazione dei livelli successivi al minimo

Parlando di opere pubbliche, di importo superiore ai 100.000,00 euro, e riferendoci alla contabilizzazione delle spese di progettazione successive al primo livello ci troviamo davanti a due situazioni verificabili:
1) Il livello minimo di progettazione è stato approvato, l’opera è stata inserita nel piano triennale con copertura certa, allora le conseguenti spese di progettazione devono essere iscritte al titolo secondo.
2) La copertura della spesa non è certa, le spese di progettazione devono essere inserite come partite correnti.

di Marco Sigaudo

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