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21 Gennaio 2020

Esercizio provvisorio: quali i limiti e quali eccezioni?

Tutti gli enti locali che non hanno approvato il bilancio di previsione entro il termine del 31 dicembre 2019, per utilizzare la proroga al 31 marzo 2020, entrano nel cosiddetto esercizio provvisorio, situazione disciplinata dal Tuel, articolo 163.

Ma quali sono i vincoli imposti all’ente?

  1. Non è consentito il ricorso all’indebitamento;
  2. Si possono impegnare solo: le spese correnti (essendo esclusa l’impegnabilità delle spese in conto capitale), le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di tesoreria;
  3. Esiste un vincolo di impegnabilità mensile che corrisponde a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate e del fondo pluriennale vincolato.

Bisogna tener conto di alcune eccezioni nel caso in cui si incorra in obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

  1. Nel caso di situazioni impreviste è possibile adottare alcune variazioni di bilancio (ferma restando la variazione per il riaccertamento ordinario);
  2. Mediante apposita determinazione e/o deliberazione emanata dall’organo competente è possibile provvedere all’applicazione di quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione;
  3. Secondo il principio contabile 4/2 sono ammissibili le variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione;
  4. Sempre secondo lo stesso principio sul fronte spesa è possibile effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati; sul fronte dell’entrata sono effettuabili variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all’interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria (ferma restando la possibilità di istituire nuovi capitoli di entrata/spesa)
  5. Sono consentite le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, per effetto ed a seguito di provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente;
  6. Si può utilizzare il fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.

Fonte: Marco Rossi, Esercizio provvisorio, le variazioni di bilancio possibili, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 21 gennaio 2020.

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