naviga tra gli articoli
Finanziario
fondo funzioni fondamentali
fondone
Condividi l'articolo
2 Marzo 2021

Fondo Funzioni Fondamentali enti locali – I parte

Il Fondo Funzioni Fondamentali: cos’è e caratteristiche

Il fondo funzioni fondamentali è riconducibile all’assegnazione derivante dall’articolo 106 del dl 34, e poi dall’art. 39 del dl 104, finalizzata a “concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza Covid-19”. Il riparto tiene conto dei “fabbisogni di spesa”, delle “minori entrate, al netto delle minori spese”, nonché “delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese”.
Si tratta quindi di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori spese, connesso all’emergenza inedita dovuta alla pandemia da virus COVID-19 e alla crisi economica da questa innescata.
Le risorse assegnate con il fondo funzioni fondamentali, altrimenti detto fondone, non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza del 2021 dichiarata nella sezione 2 – Spese riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – quota 2021”, costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall’articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 e dell’articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020.
L’approfondimento che ci apprestiamo ad analizzare deriva da un’analisi degli importanti contributi forniti da:

  •  Ragioneria Generale dello Stato tramite le faq pubblicate, il link per visionarle è il seguente: FAQ
  • Fondazione IFEL. Corsi tenuti dal Dott. Giuseppe Ferraina e dal Dott. Nicola Rebecchi.

Andremo ad esporre quanto sino a ora analizzato, discusso e normato in merito a differenti argomenti, fornendo un’esposizione per punti che agevoli l’interazione con questa procedura, tanto rilevante per i bilanci degli enti quanto di non facile gestione.

Finalità del Fondo Funzioni Fondamentali

Il fondo funzioni fondamentali di cui agli artt. 106 del Dl n. 34/2020 e 39 del Dl n. 104/2020 persegue la finalità di mettere in sicurezza, in ragione della crisi finanziaria provocata dall’emergenza Covid-19, gli equilibri degli enti locali.
Le risorse del fondone per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, sia quelle messe a disposizione per l’esercizio 2020 (art. 106 del Dl n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del Dl n. 104/2020) sia quelle messe a disposizione per l’esercizio 2021 (comma 822 dell’art. 1 della L. n. 178/2020 – Legge di bilancio per il 2021), possono essere utilizzate dagli enti tanto per compensare le minori entrate 2020-2021 derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 quanto a copertura delle maggiori spese 2020-2021 derivanti dalla medesima emergenza, nella stessa logica del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020.

Assegnazione e contabilizzazione del fondo funzioni fondamentali

L’assegnazione delle risorse del fondone, pur con qualche ambiguità segnalata dal riferimento alle “funzioni fondamentali” degli enti locali, non ha alcun esplicito vincolo di destinazione e va quindi intesa come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenni dagli effetti della crisi le capacità di spesa ordinarie dell’ente beneficiario. Sotto il profilo dell’imputazione contabile l’entrata in questione deve collocarsi nel Titolo II dell’entrata, alla voce “Trasferimenti correnti da Ministeri” (E.2.01.01.01.001).

Vincoli di cassa del fondo funzioni fondamentali

Sia il fondo funzioni fondamentali che il fondo ristoro non sono vincolati in termini di cassa.

Richieste di chiarimento sul fondo funzioni fondamentali

Eventuali chiarimenti, o richieste di supporto, possono essere trasmessi ai seguenti indirizzi, istituzionali, di posta elettronica:

  • pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi dei modelli;
  • assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica.

Dati presi in considerazione dal fondo funzioni fondamentali

Premesso che la certificazione sul fondone non coincide con l’utilizzo del fondone stesso vediamo ora, in funzione delle entrate e delle spese, l’origine dei dati presi in considerazione:

  • Entrata: vengono presi a riferimento i dati del biennio 2019/2020 e non l’esercizio 2020 del bilancio. Ai fini della certificazione sono inoltre presi in considerazione altri ristori di minore entrata.
  • Spesa: vengono presi in considerazione i fondi destinati alla pandemia. Un passaggio rilevante è come valutare le maggiori e minori spese COVID-19? (tendenzialmente questa è una spesa che non avrei avuto in un esercizio ordinario, idem la minore spesa).

Il modello di 02 è in parte precompilato per i seguenti dati: incassi su F24 ordinari (IMU ordinaria, TASI e addizionale IRPEF), accertamenti e impegni da DCA/BDAP (2019 e 2020 se disponibili), ristori specifici di entrata e spesa (sanificazione, straordinario PL…).
Il modello calcola la differenza tra i dati 2020 e 2019.
Vengono poi presi in considerazione i dati relativi:

  • Alla politica autonoma (aumenti tariffe/aliquote 2020 su 2019).
  • Alle riduzioni tariffarie/aliquote (2020 su 2019).
  • Alle agevolazioni COVID concesse (2020 su 2019).

Nel caso in cui si compilino le suddette colonne allora è richiesta la compilazione del modello COVID-19 – Delibere, relativo alle politiche tariffarie con indicazione dei provvedimenti adottati.
Il modello opera in automatico riportando la perdita massima riconoscibile da agevolazioni (in realtà il limite massimo è riconducibile alle agevolazioni che l’Ente decide di applicare):

  • IMU: max 2% gettito 2019.
  • TARI/TARIP/TEFA: nota metodologica.
  • IDS: uguale a ristoro statale.
  • TOSAP/COSAP: comuni uguale a ristoro statale.
  • Concessioni, ICP, noleggi e affitti: max 20% accertato 2019.

Il sistema calcola in automatico le variazioni tenendo conto di:

  • Aumenti tariffari.
  • Riduzioni tariffarie e agevolazioni Covid.
  • Perdita massima riconoscibile.

Tipologia di risorse del fondo funzioni fondamentali

Chiarito come le somme in eccesso rispetto alle esigenze confluiscono nell’avanzo vincolato è opportuno distinguere le risorse:

  • assegnate: sono quelle assegnate all’ente con i vari riparti del fondo funzioni fondamentali, dei ristori di entrata e di spesa;
  • certificate: sono le risorse che vengono certificate in funzione del fondone (minori entrate comprese agevolazioni e politica autonoma, minori e maggiori spese Covid-19). Comprendono la quota che confluisce in avanzo vincolato dai contratti continuativi;
  • utilizzate: sono quelle effettivamente utilizzate per il ristoro di perdite di gettito e per il finanziamento delle spese COVID-19. In fase previsionale coincidono con le variazioni di bilancio. A consuntivo, tengono conto dei dati di accertamento e impegno.

Confluiscono nella quota vincolata le somme derivanti dalla differenza tra le assegnazioni di entrata e la certificazione. Compresa la quota di avanzo vincolato (certificata) da contratti continuativi.

Fondo funzioni fondamentali e Unione di comuni

Al fine di evitare duplicazioni di ristori il Comune inserisce, in corrispondenza della voce “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” della Sezione 2 del Modello COVID-19, la maggiore spesa sostenuta per trasferire all’Unione le risorse del fondo funzioni fondamentali che ha ricevuto. L’Unione, invece, non valorizzerà all’interno del Modello alcuna maggiore spesa sostenuta per fronteggiare l’emergenza, dal momento che tali spese sono già coperte in entrata grazie al trasferimento ricevuto dai suoi Comuni. Resta salvo che l’Unione potrà certificare maggiori spese COVID-19 non coperte dai trasferimenti del Comune.

di Marco Sigaudo

Servizi correlati

Fondo Funzioni Fondamentali

Articoli correlati

Scorri i documenti