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3 Marzo 2021

Fondo Funzioni Fondamentali enti locali – II parte

Il Fondo Funzioni Fondamentali: trattamento entrate

Fondo funzioni fondamentali e permessi da costruire

L’eventuale perdita di entrata registrata nell’esercizio 2020 per la voce “Permessi di costruire”, voce che non costituisce un’entrata corrente, sarà ristorata, a valere sulle risorse del richiamato fondo funzioni fondamentali, nel limite massimo della quota destinata nel 2019 agli equilibri di parte corrente.
Infatti, nel “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19” – riga (A) della Sezione 1 del Modello COVID-19- confluirà il dato di cui alla colonna “Variazioni entrate (h)” della sola voce “Quota destinata agli equilibri di parte corrente” e non anche della voce “Permessi di costruire”.
Gli accertamenti registrati nell’esercizio 2020 alla voce “Permessi di costruire” rilevano, ai fini della certificazione, soltanto in funzione della formula inserita nel Modello in parola in corrispondenza della colonna (h) della voce “Quota destinata agli equilibri di parte corrente”.
Il dato che risulterà quindi come variazione riconosciuta di entrata, nella colonna (h) della Sezione 1 del Modello COVID-19 in corrispondenza della voce “Quota destinata agli equilibri di parte corrente”, deriva dalla formula di seguito riportata:
* Se 66% Accertamenti 2020 ? Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: zero;
* Se 66% Accertamenti 2020 < Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: 66% Accertamenti 2020 meno Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019.
Si deduce quindi come, qualora la destinazione a parte corrente sia pari a zero, anche la rilevanza della voce ai fini della certificazione sarà nulla.
È possibile simulare gli esiti della certificazione utilizzando il Modello COVID-19 reso disponibile in formato Excel sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato al seguente link: RGS

Fondo funzioni fondamentali e TARI/TEFA

Per la Tari e la Tari-corrispettivo, così come per la Tefa, non è richiesto l’inserimento da parte dell’ente di alcun dato all’interno della Sezione 1 del Modello COVID-19 certificazione. Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, ha chiarito infatti che per la Tari, la Tari-corrispettivo ed il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente è riconosciuta comunque agli enti una stima della perdita tramite il fondo funzioni fondamentali.
Tale variazione negativa di entrata viene riconosciuta agli enti indipendentemente dall’effettiva variazione registrata per gli accertamenti 2020 rispetto al 2019, o indipendentemente dalle diverse politiche autonome di aumento/riduzione di aliquote/tariffe o di agevolazioni Covid-19 che l’ente può aver attuato.
Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall’ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali.

Fondo funzioni fondamentali e modello

Il Modello COVID-19 prospetta le colonne (a)-(b)-(c)-(d)-(e) ed (f) come non editabili. Di conseguenza nella colonna (h), che restituisce il valore della richiamata variazione negativa di entrata comunque riconosciuta agli enti, verrà prospettato con segno negativo il dato di cui alla colonna (g), come risultante dalla Tabella 1 (per la Tari e Tari-corrispettivo) e dalla Tabella 2 (per il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) allegate al Decreto.
Si raccomanda all’ente di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio.

Fondo funzioni fondamentali e agevolazioni

Qualora l’ente abbia finanziario con risorse proprie maggiori agevolazioni TARI non potrà inserire dette somme all’interno della certificazione come maggiori spese COVID-19 questo perché l’inserimento della maggiore spesa sostenuta dagli enti a seguito di politiche di agevolazione TARI autonomamente attuate determinerebbe una duplicazione del ristoro TARI riconosciuto all’ente: una prima volta come ristoro della perdita di entrata (Sezione 1 del Modello) e una seconda volta come ristoro della maggiore spesa per trasferimenti a famiglie/imprese (Sezione 2 del Modello).
Si raccomanda, pertanto, all’ente di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 connessa alle politiche di agevolazione TARI, anche nel caso in cui il valore finanziario delle agevolazioni TARI complessivamente riconosciute dovesse superare l’importo della Tabella 1.
Stesso discorso vale qualora l’ente abbia deciso di utilizzare la quota di cui alla Tabella 1 non per agevolazioni TARI ma per altri interventi COVID-19.
Diversamente, se l’ente ha finanziato le agevolazioni Tari con i fondi di cui agli artt. 112 o 112-bis del DL n. 34/2020 potrà rappresentarle come “Maggiore spesa 2020-COVID 19”, a giustificazione delle risorse acquisite con i richiamati fondi, anche tenendo conto che l’assegnazione è automaticamente portata dal sistema in detrazione del totale della colonna “Maggiori spese 2020 “COVID-19″” (Sezione 2 del Modello – riga “Ristori specifici spesa (E)”).

Fondo funzioni fondamentali e conguaglio TARI

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha inoltre avallato l’utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio Tari PEF 2020 di cui all’art. 107, comma 5 del Dl 18 del 2020, ovvero il finanziamento del conguaglio tra le tariffe applicate ricalcando quelle del 2019 e quelle derivanti dal conteggio del piano 2020. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un’agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).
Fondo funzioni fondamentali e attività di recupero IMU/TASI
Per il gettito derivante dall’attività di controllo, accertamento e recupero evasione relativa all’Imu-Tasi non è previsto alcun ristoro. Conseguentemente il già menzionato gettito non è ricompreso nel dato che sarà prospettato nelle colonne (a) e (b) della Sezione 1 del Modello COVID-19 in corrispondenza della riga “Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – IMI e IMIS”.

Fondo funzioni fondamentali e incassi IMU di altri enti

I dati derivanti dagli F24 saranno inseriti nel Modello COVID-19 risultano essere già depurati da tali errori. Si fa ad ogni modo presente che, sulla base delle informazioni assunte dal Dipartimento delle Finanze, gli errori nei versamenti, comunicati dai comuni stessi tramite il portale del federalismo fiscale, dovrebbero avere una incidenza molto residuale.
Fondo funzioni fondamentali e addizionale comunale IRPEF
Nel Modello di certificazione COVID-19 è chiesto di indicare, alla colonna (d), gli aumenti delle aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e, alla colonna (e), le riduzioni delle aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019. Nel Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 è poi specificato:
“Al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull’esercizio 2020, sono tenuti ad indicare l’importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior gettito 2020 derivante dall’aumento di aliquote e/o tariffe con segno positivo.” e “Al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti sull’esercizio 2020, sono tenuti ad indicare l’importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2020 derivante dalla riduzione di aliquote e/o tariffe con segno positivo.”
Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’ente deve tener conto delle variazioni di aliquote che incidono sull’andamento del gettito 2020 rispetto al 2019 e quindi delle variazioni delle aliquote relative all’anno d’imposta 2019 rispetto al precedente. Conseguentemente, deve inserire nella colonna d) “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)” l’importo correttamente stimato dell’incremento di gettito 2020, rispetto al 2019, derivante da politica autonoma. All’interno del modello COVID-19-Delibere, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello, occorre poi inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019.
Se un ente, ad esempio, ha diminuito l’addizionale IRPEF nel 2020 allora procederà a certificare, nel 2021, la quota di incassi 2021 ascrivibile all’esercizio della “politica autonoma” sulle aliquote dell’addizionale, compilando anche il “Modello COVID-19-Delibere” al fine della certificazione utile al fondone.

Fondo funzioni fondamentali e entrate CDS

Ai fini della certificazione le entrate da cds vanno considerate al lordo del fcde.
Si conferma infatti che la certificazione attinente al riparto del fondo funzioni fondamentali rileva i proventi delle sanzioni al CDS al lordo dell’FCDE. I minori introiti per effetto della ridotta circolazione delle auto e per l’impiego della Polizia locale nelle misure di contenimento della pandemia tengono conto del minore accantonamento all’FCDE in corrispondenza della minore entrata accertata.

Fondo funzioni fondamentali e entrate straordinarie

In funzione delle entrate straordinarie che interessano il fondo funzioni fondamentali si assisterà all’inserimento, nella Sezione 1 del Modello COVID-19, di due nuove colonne, una per l’anno 2019 e una per l’anno 2020.
Attraverso la compilazione di queste due nuove colonne l’ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b) del Modello, la quota parte di tali accertamenti da ascriversi ad eventi straordinari che hanno interessato il bilancio dell’ente nel 2020 e/o nel 2019, oppure derivante dal normale meccanismo di funzionamento di una determinata posta di bilancio. “Neutralizzando” tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o (e) del Modello e non dovute al Covid-19, si garantirà che ad incidere positivamente o negativamente sul saldo complessivo tra le minori/maggiori entrate e le maggiori/minori spese Covid-19 – al netto dei ristori di entrata e di spesa- saranno soltanto le variazioni di entrata effettivamente connesse all’emergenza da Covid-19.

di Marco Sigaudo

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