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9 Marzo 2021

Fondo Funzioni Fondamentali enti locali – III parte

Il Fondo Funzioni Fondamentali: trattamento spese

Fondo funzioni fondamentali spese da analizzare

La certificazione rileva le spese per le quali sono evidenziati le specifiche codifiche del piano dei conti finanziario degli Enti locali. L’ente deve compilare, rispetto a queste voci di spesa, le maggiori e minori spese del 2020 sostenute per effetto dell’emergenza sanitaria.

Fondo funzioni fondamentali e oneri per la sicurezza

Si ritiene che possano essere certificati i maggiori costi derivanti dagli oneri per la sicurezza nei quadri economici delle opere pubbliche purché esigibili nell’esercizio e codificati tra le spese materiali. Occorre conservare idonea documentazione per eventuali verifiche.

Fondo funzioni fondamentali neutralizzazione opere a scomputo

Attraverso la compilazione di due nuove colonne della Sezione 1 del Modello COVID-19 l’ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b) del Modello, la quota parte degli accertamenti da ascriversi ad eventi straordinari che hanno interessato il bilancio dell’ente nel 2020 e/o nel 2019, oppure che derivino dal normale meccanismo di funzionamento di una determinata posta di bilancio. “Neutralizzando” tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o (e) del Modello e non dovute al Covid-19, si garantirà che ad incidere positivamente o negativamente sul saldo complessivo siano soltanto le variazioni di entrata effettivamente connesse all’emergenza da Covid-19.
Gli importi delle opere a scomputo registrati nell’esercizio 2020 potranno essere iscritti nella nuova colonna rettificativa degli accertamenti 2020 di cui alla colonna (a) della voce “Permessi di costruire”. Si precisa, tuttavia, che per i permessi di costruire a confluire nella voce (A) del Modello e, conseguentemente, nel saldo complessivo della certificazione, sarà esclusivamente una quota parte che nel 2019 l’ente ha destinato agli equilibri di parte corrente.

Fondo funzioni fondamentali e contratti di servizio continuativo

La riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, inserita nella Sezione 2, è da intendersi riferita ai contratti continuativi sottoscritti dagli enti in conseguenza dell’emergenza da Covid-19. Non devono essere incluse nel Modello le spese per i servizi a carattere continuativo che l’ente avrebbe sostenuto anche se la situazione epidemiologica in atto non si fosse verificata, perché in questo caso non rappresenterebbero maggiori spese per Covid-19. Tuttavia, qualora il nuovo contratto continuativo che l’ente ha sottoscritto nel 2020 per garantire il servizio (a esempio quello di mensa scolastica) contenesse, rispetto al contratto che l’ente avrebbe normalmente sottoscritto, un aggravio di spesa connesso al Covid-19, si ritiene che l’ente possa inserire tale aggravio di spesa in corrispondenza della riga in parola, alla colonna (e).
Se l’ente avesse sottoscritto nel 2020 contratti di servizio continuativo per maggiori spese da Covid-19, con quote di competenza dell’anno 2021, il decreto invita quindi gli enti a porre attenzione a quanto disposto dal paragrafo 5.2, lettera b), il quale prevede che al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di beni o servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l’intera spesa imputandone distintamente nei due esercizi le relative quote. Ciascuna quota di spesa dovrà trovare copertura nelle risorse correnti dell’esercizio in cui è imputata e non è richiesta la costituzione del fondo pluriennale vincolato. In questo caso la copertura finanziaria, nell’esercizio 2021, sarà assicurata dall’applicazione, al bilancio di previsione, della quota parte del risultato di amministrazione vincolato. É infatti consentito accantonare nel risultato di amministrazione 2020 quota parte vincolata per le finalità previste dall’articolo 106 del Dl n. 34 del 2020 e dall’articolo 39 del Dl n. 104 del 2020.

Fondo funzioni fondamentali e somme rimborsate

Sarà inserita nella Sezione 2 del Modello COVID-19 apposita riga che consenta agli enti di rendicontare e, conseguentemente, di finanziare con le assegnazioni del Fondo anche le maggiori spese derivanti da rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso, in considerazione del fatto che la perdita di entrata connessa a tali servizi non viene rilevata nella Sezione 1 del Modello COVID-19.

Fondo funzioni fondamentali e risparmi personale

I risparmi della spesa di personale conseguenti al congedo Covid19 al 50% e senza retribuzione sono da rendicontare come minore spesa Covid-19.

Fondo funzioni fondamentali e trasferimenti a istituzioni scolastiche

A valere sulle risorse del Fondo, anche i trasferimenti effettuati in favore delle istituzioni scolastiche per finanziare le maggiori spese da queste ultime sostenute in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono oggetto di certificazione. È stato stabilito di inserire, nella Sezione 2 del Modello COVID-19, il codice del piano dei conti di riferimento.

Fondo funzioni fondamentali e assunzione personale

Il fondo funzioni fondamentali può finanziare nuove assunzioni a tempo determinato ma non si ritiene possibile il superamento dei vincoli assunzionali dato che il fondo ha finalità generali di ristoro di perdite di entrata e di maggiori spese legate alla pandemia che non sono indicate in modo puntuale.

Fondo funzioni fondamentali e trasporto locale e scuolabus

Si ricorda, preliminarmente, che le spese finanziabili a valere sulle assegnazioni del Fondo di cui all’art. 106 del Dl n. 34/2020 e all’art. 39 del Dl n. 104/2020 devono essere spese connesse all’emergenza epidemiologica in corso, ossia maggiori spese che l’ente ha sostenuto nell’esercizio 2020 proprio in ragione dell’epidemia da Covid-19 e che, altrimenti, non avrebbe sostenuto. La colonna (e) della Sezione 2 del Modello è, infatti, denominata “Maggiori spese 2020 COVID-19”. Ciò premesso, l’acquisto di nuovi scuolabus non appare una spesa finanziabile con le risorse del Fondo in parola se tale acquisto derivi solo dall’esigenza di potenziare il servizio di trasporto scolastico offerto sul territorio e non sia effetto delle misure di contenimento del virus. Qualora, invece, il servizio di trasporto scolastico dovesse essere rafforzato per rispetto della normativa di contenimento del virus, si rappresenta la possibilità di inserire nella Sezione 2 del Modello COVID-19 la spesa sostenuta dall’ente per il noleggio degli ulteriori scuolabus che si è reso necessario utilizzare per erogare il servizio di trasporto scolastico in sicurezza. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per finanziare l’acquisto degli scuolabus.

Fondo funzioni fondamentali e aumento corse

Qualora poi l’ente, come misura contenitiva dei rischi di diffusione del contagio, avesse bisogno di implementare il numero di corse del servizio di trasporto pubblico dedicato alla mobilità degli studenti, si ritiene che possa rendicontare le spese connesse a tale potenziamento del servizio, purché tali spese non siano già finanziate da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private. Al riguardo, si richiama l’attenzione dell’ente su quanto precisato al paragrafo B.2 del Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, con riferimento al divieto di inserire nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19 le eventuali “Maggiori spese 2020 “COVID-19”” coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.).

Fondo funzioni fondamentali e spese cofinanziate

Nella Sezione 2 del Modello COVID-19 vanno indicate le maggiori spese sostenute (impegnate) dall’ente per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso purché non si tratti di maggiori spese già coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni ecc..). Fanno eccezione le maggiori spese sostenute con le risorse derivanti da specifici ristori di spesa statali e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Di conseguenza, le maggiori spese a carico del bilancio dell’ente possono essere inserite nella certificazione riconducibile al fondone.

di Marco Sigaudo

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