naviga tra gli articoli
contributi
Condividi l'articolo
20 Gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020 – Investimenti enti territoriali

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti:

  1. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  2. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Come vengono ripartiti i contributi?

  • ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
  • ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

Popolazione risultante al 1 gennaio 2018.

Entro il 10 febbraio 2020 il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno:

  • Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali.
  • Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

L’erogazione del contributo avviene:

  • 50% previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio [classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020];
  • 50% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori il contributo è revocato, in tutto o in parte.
Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.

Articoli correlati

Scorri i documenti