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fattura elettronica
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10 Luglio 2019

Legge di conversione Decreto Crescita – Art. 12-ter

Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura.

“All’articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6»”.

L’articolo 12-ter modifica il termine per l’emissione della fattura previsto dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 in tema di disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (decreto fiscale), prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

Si ricorda che l’articolo 11 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha introdotto una norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni, mentre la previgente disciplina (articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia d’imposta sul valore aggiunto) disponeva che la fattura doveva essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, ovvero entro le ore 24 dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio.

Si ricorda che tra le indicazioni che devono essere riportate in fattura, è necessario specificare anche la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, poiché il Sistema di Interscambio attesta “inequivocabilmente” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica, è possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, debba essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.

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