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26 Giugno 2020

Da Paweb – Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con il parere n. 37/2020, ha affermato che la programmazione del fabbisogno del personale di un comune, sulla base, anche, di sopravvenute esigenze organizzative e funzionali che richiedono l’istituzione di un posto di dirigente tecnico, va subordinata ai limiti finanziari e alla riduzione strutturale della spesa del personale.

Il parere della Corte dei conti dell’Abruzzo ha per oggetto la possibilità di rimodulare la dotazione organica in un comune. In particolare, nella richiesta di parere inoltrata ai giudici dal sindaco, si precisava che a seguito del piano di ristrutturazione, approvato 5 anni prima, erano state collocate in eccedenza n. 31 unità di personale tra cui un dirigente tecnico del Settore “Sportello unico per l’edilizia-energie alternative-ambiente e promozione ecologica-controllo e gestione dei siti inquinanti-ERP”. Di conseguenza i posti ritenuti eccedenti in dotazione organica – tra cui anche quello del dirigente tecnico – erano stati soppressi. In seguito, però, nella stessa amministrazione si è verificata l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento di nuove attività, fra cui quelle previste dalla ricostruzione post terremoto; da qui la richiesta di chiarimenti ai giudici contabili dell’Abruzzo nella quale il sindaco chiede di sapere se è possibile procedere all’istituzione di un nuovo posto di dirigente tecnico con relativa struttura amministrativa.

Nella deliberazione n. 37/2020, la Corte evidenzia come lo strumento della programmazione del personale è stato profondamente modificato dai recenti interventi normativi. In particolare, il Decreto legislativo n. 75 del 2017 ha introdotto l’articolo 6-ter nel testo unico del pubblico impiego D.lgs. 30 marzo 2001 in base al quale la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni, è stata affidata al piano triennale dei fabbisogni del personale che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica. Questi principi sono stati attuati con le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni», adottate con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8 maggio 2018 e volte ad orientare le PA nella predisposizione dei rispettivi piani. Le linee di indirizzo citate evidenziano che «La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale è il piano del fabbisogno del personale». Proprio al punto 2.1 delle linee guida sono individuati gli elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica in linea con quanto stabilito dall’articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001, che nella sua nuova formulazione indica la stretta dipendenza fra il piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti superando “ il contenitore rigido” da cui partire per definire il PTFP che assume la veste di strumento programmatico, modulabile e flessibile.

Per tali motivi, la programmazione del fabbisogno del personale, sulla base, anche, di nuove esigenze organizzative e funzionali, che richiedono l’istituzione di un posto di dirigente tecnico, è subordinata ai limiti finanziari e alla riduzione strutturale della spesa del personale.

Nel rispetto di siffatti limiti di spesa potenziale, l’ente potrà procedere alla riqualificazione e alla quantificazione della consistenza della propria dotazione organica garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione programmata, come previsto dall’art.6, comma 3, D.lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale: “Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.

Redazione Paweb – Sabrina D’Angelo, 26 giugno 2020.

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