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1 Aprile 2020

Trattamento fiscale degli aiuti sui beni di prima necessità

Di seguito analizzeremo le casistiche fiscali conseguenti all’applicazione dell’ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento di Protezione Civile. Ricordiamoci che essa prevede per l’ente la possibilità di acquistare:

  • buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
  • generi alimentari o prodotti di prima necessità.
  1. Il comune riceve i soldi e li gira direttamente al beneficiario (casistica di studio non applicabile al contesto attuale).

Fuori Campo Iva art. 2 dpr. 633/1972

“…Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro…”.

  1. Il comune riceve i soldi, compra carta prepagata o TR o similari, dà il titolo al beneficiario che lo utilizza per fare la spesa.
  • La componente inerente al trasferimento di denaro è Fuori Campo Iva art. 2 dpr. 633/1972
  • La componente inerente ad eventuali servizi è IVA split Istituzionale e oggetto di fattura elettronica.
  • La componente inerente eventuali commissioni bancarie è Esente Iva art. 10 c. 1 n.1 dpr. 633/1972.

“1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta…”

  1. Il comune compra direttamente i beni e li distribuisce ai beneficiari.

L’operazione è IVA split Istituzionale e oggetto di fattura elettronica.

  1. Il comune identifica i negozi aderenti, i beneficiari ci vanno e comprano, i negozi richiedono il pagamento al comune.
  • Qualora il passaggio sia previsto nel regolamento di economato il negozio richiederà il pagamento al comune attraverso fattura elettronica non split.
  • Diversamente il negozio richiederà il pagamento al comune attraverso fattura elettronica split.
  1. Il comune acquista o produce un buono-corrispettivo monouso e lo consegna al beneficiario (spunto derivante da articolo prodotto dal Dott. Giuseppe Munafò e dalla Dott.ssaMarzia Provenzano).

Troviamo la definizione di buono-corrispettivo nell’art. 6 bis dpr. 633/1972:

“Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

In questo ambito distinguiamo:

a) Il buono monouso art. 6 ter dpr. 633/1972:

“1. Un buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

  1. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
  2. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.”

Nel caso in cui sia il comune ad acquistare i buoni d’uso riceverà quindi fattura elettronica con split istituzionale.

b) Il buono multiuso art. 6 quater dpr. 633/1972:

“1. Un buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

  1. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
  2. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6 assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.
  3. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell’imposta”.

Nel caso in cui sia il comune ad acquistare i buoni multiuso riceverà quindi una nota di addebito di importo pari al valore monetario del bene, l’operazione sarà da considerare Fuori Campo Iva.

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