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29 Ottobre 2021

Validazione del Piano Economico Finanziario ARERA

Validazione del Piano Economico Finanziario ARERA

Sei uno tra questi soggetti:

  • soggetto nell’ambito dell’Ente;
  • altra amministrazione territoriale;
  • organo di revisione (facoltativo).

Perfetto, allora puoi validare il Piano Economico Finanziario. Diversamente no.

Prima di approfondire la questione richiamiamo i principi base che caratterizza il Metodo Tariffario Rifiuti e il Piano Economico Finanziario.

Piano Economico Finanziario e MTR

Il 2019 è l’anno in cui ha inizio l’applicazione del nuovo modello di Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe TARI, elaborato e regolamentato da ARERA attraverso i principi del Metodo Tariffario Rifiuti, MTR, il quale determina un cambio importante di metodologia e impostazione rispetto al passato. In questo articolo vedremo gli aspetti principali dell’applicazione del modello, soffermandoci nello specifico sull’attività di certificazione e validazione del piano economico finanziario.

Cos’è il Piano Economico Finanziario

Il Piano Economico Finanziario, conosciuto anche con l’acronimo PEF, è uno schema che permette la rilevazione dei costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Prima del 2019 la determinazione delle tariffe era definita da quello che veniva chiamato “metodo normalizzato”. Il metodo normalizzato è stato modificato da ARERA attraverso la delibera n. 443 del 2019, che ha rielaborato il vecchio modello in uno nuovo, chiamato “Metodo Tariffario Rifiuti” (abbreviato MTR) per il calcolo dei costi efficienti. Anche il perimetro del servizio, ovvero i costi che possono essere inclusi nello schema di calcolo, è stato modificato e rinnovato rispetto alla metodologia precedente. Il nuovo Piano Economico Finanziario ha stravolto operativamente l’iter di definizione delle tariffe, costringendo i Comuni ad affrontare la regolazione di ARERA attraverso l’applicazione di una rendicontazione analitica, che spesso potrebbe non essere presente negli Enti.

Cos’è ARERA

ARERA, acronimo che indentifica l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i rifiuti, è un organismo indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’Autorità inizialmente aveva competenza di gestione limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi, tra cui la legge di bilancio 2018, con la quale è stata affidata anche la regolazione e il controllo del ciclo rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. ARERA è, in questo contesto, di nostro interesse dal momento in cui le sue decisioni hanno una ricaduta pratica sul Piano Economico Finanziario e sul nuovo Metodo Tariffario dei Rifiuti.

Aspetti principali del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti

Il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti è stato suddiviso da ARERA in due periodi operativi:

  • Metodo Tariffario Rifiuti Parte 1 o semplicemente MTR;
  • Metodo Tariffario Rifiuti Parte 2 o MTR-2.

Vediamo in che modo operano queste nuove regolamentazioni e quali sono le principali novità integrative che la Parte 2 presenta coinvolgendo la redazione del nuovo Piano Economico Finanziario.

MTR Parte 1

La prima parte del Metodo Tariffario Rifiuti ha avuto applicazione nel biennio 2020/2021. Questo periodo viene visto come una transizione dal vecchio modello “normalizzato” alla nuova regolamentazione, prevedendo dei coefficienti di correzione e conguaglio.

Ma nello specifico, cosa serve per poter elaborare il Piano Economico Finanziario nel rispetto delle nuove norme?

Lo schema PEF è il risultato di un’aggregazione di dati derivanti da due sottoschemi chiamati “PEF grezzi”. Secondo i nuovi principi, infatti, vengono identificate due entità all’interno del ciclo integrato dei rifiuti, il gestore (o gestori, nel caso in cui siano molteplici) e il Comune. Entrambi rilevano le proprie componenti di costo su varie annualità (2018 per la valorizzazione del PEF 2020 e 2019 per la valorizzazione del PEF 2021) e procedono con la compilazione del proprio schema grezzo. I due modelli vengono rielaborati in uno schema detto “finale” su cui opera una terza entità chiamata “Ente Territorialmente Competente” (abbreviato ETC). L’ETC si occupa di verificare la congruità dei dati inseriti nei modelli grezzi e correggere il risultato che lo schema finale, ovvero il Piano Economico Finanziario fornisce grazie all’utilizzo di coefficienti previsti dalla regolamentazione, sulla base dei risultati conseguiti durante la gestione del servizio nell’annualità e il recupero di componenti relative alla vendita di materiale ed energia. Il Metodo Tariffario Rifiuti prevede un vincolo sulla crescita della tariffa totale in relazione al totale dell’anno precedente, evitando eccessive maggiorazioni. Nel caso in cui si verifichi uno “sfondamento” di tale limite tariffario è competenza dell’ETC verificarne le cause e accettarne o meno il risultato (nel caso in cui l’ETC ritiene necessario superare il limite, deve essere presentata ad ARERA un’istanza di sfondamento del limite tariffario).

Inerzia e avvicendamento gestionale

I possibili casi di mancata trasmissione all’ETC dei dati necessari alla lavorazione, che sia da parte del Gestore o da parte del Comune, vengono indicati ad ARERA tramite una “segnalazione di inerzia”. La regolamentazione prevede che l’Ente Territorialmente Competente possa procedere ad una compilazione dello schema basata su dati storici nel caso in cui si verifichi il caso sopracitato. Similmente viene trattato l’avvicendamento gestionale che prevede di rifarsi a dati storici e contrattuali o di intervenire su alcune componenti di quadratura del modello, a seconda dell’annualità in cui si è verificato il cambio di gestione.

 MTR Parte 2

La seconda parte del metodo, definita dalla delibera ARERA 363/2021, trova la sua applicazione nel periodo 2022/2025 e si propone come un’evoluzione di quanto utilizzato nel primo periodo regolatorio.

A differenza dell’MTR parte 1, il modello non opera anno per anno, ma prevede una pianificazione quadriennale eseguita attraverso uno schema unico, con aggiornamento al secondo anno e possibilità di ricalcolo nel caso in cui non sia più verificato l’equilibrio economico finanziario della gestione; tutto ciò porta quindi alla redazione di un Piano Economico Finanziario quadriennale. Le componenti di costo identificate nel primo periodo regolatorio vengono confermate e integrate da altre componenti di conguaglio relative ai residui derivanti dai piani precedenti, mentre i coefficienti correttivi decisionali in capo all’ETC sono stati rielaborati per meglio definire le nuove forme di incentivazione ipotizzate da ARERA. All’interno del modello, infatti, viene inserito un meccanismo di perequazione sulla base della qualità del servizio e nell’ambito degli accessi agli impianti di trattamento e chiusura del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Proprio per questo motivo il Metodo Tariffario Rifiuti prevede la pianificazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo che faranno parte del computo totale per la definizione del risultato.

Inerzia e avvicendamento gestionale

Vengono trattate le casistiche relative all’avvicendamento gestionale e all’inerzia, seguendo una procedura simile a quella applicata nell’MTR Parte 1. Nello specifico caso dell’inerzia, l’Autorità ha predisposto che, oltre all’elaborazione del PEF secondo dati conoscitivi già a disposizione, non potranno essere deliberati gli incrementi dei corrispettivi all’utenza (si comprendono gli adeguamenti inflazionistici e le tariffe di accesso agli impianti). 

Validazione del Piano Economico Finanziario

Arriviamo al fulcro della trattazione identificando i passi principali che portano alla validazione del Piano Economico Finanziario, rendendo effettivo e applicabile il PEF elaborato. Per fare chiarezza occorre soffermarsi sulle competenze di ogni organo partecipante, verificando l’iter per entrambe le parti dell’MTR.

Iter nell’MTR Parte 1

Analizziamo nello specifico i vari step che il Metodo Tariffario Rifiuti prevede per la certificazione nel primo periodo regolatorio:

  1. il Comune e il Gestore predispongono il PEF grezzo di loro competenza;
  2. l’Ente Territorialmente Competente riceve i modelli grezzi ed elabora il PEF finale verificando i coefficienti di sua competenza e il rispetto del limite alla crescita;
  3. l’Ente Territorialmente Competente valida il Piano Economico Finanziario e trasmette entro il termine previsto dalla normativa ad ARERA;
  4. il Comune approva le tariffe calcolate dal PEF e validate dall’E.T.C.;
  5. ARERA verifica la coerenza di dati, atti e documentazione e approva il Piano Economico Finanziario per l’annualità calcolata.

Iter nell’MTR Parte 2

Il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti applicato per il secondo periodo regolatorio invece prevede i seguenti passi:

  1. Il Comune e Gestore predispongono il PEF quadriennale 2022/2025 nelle parti di propria competenza;
  2. l’Ente Territorialmente Competente riceve e verifica quanto trasmesso dal Comune e dal Gestore (nel rispetto del metodo e verificando la congruità dei dati);
  3. l’Ente Territorialmente Competente verifica il rispetto del limite alla crescita;
  4. l’Ente Territorialmente Competente approva il Piano Economico Finanziario entro il termine previsto dalla normativa e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall’adozione dello stesso, o secondo quanto stabilito dalle norme statali;
  5. il Comune approva le tariffe calcolate dal PEF e validate dall’E.T.C.;
  6. ARERA verifica la coerenza di dati, atti e documentazione e approva il Piano Economico Finanziario 2022/2025.

Tariffe di accesso agli impianti

L’iter relativo all’approvazione delle tariffe di accesso agli impianti, invece, prevede che:

  1. il Gestore predispone il PEF relativo alle tariffe di accesso agli impianti e lo trasmette alla Regione (o ad un altro Ente da essa individuato);
  2. la Regione (o un altro Ente da essa individuato) valida i dati trasmessi e invia ad ARERA le tariffe approvate entro aprile 2022;
  3. ARERA verifica e approva le tariffe di accesso agli impianti.

Si precisa che le tariffe approvate per l’accesso agli impianti sono da intendersi come prezzi unitari massimi e, quindi, ogni gestore ha la possibilità di applicare valori inferiori nel caso in cui lo ritenga opportuno.

Puntualizzazioni sull’attività di certificazione e validazione

La figura dell’Ente Territorialmente Competente è quella che in questi anni di applicazione della nuova metodologia ha portato un po’ di confusione nel processo di certificazione e validazione del Piano Economico Finanziario. L’allegato A, alla delibera 363/2021, fornisce testualmente la seguente definizione:

Ente territorialmente competente o E.T.C. è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.

Nel caso in cui non sia presente nessuna delle entità citate nella definizione, l’ETC può coincidere con il Comune stesso e, nello specifico, il validatore deve essere soggetto terzo e oggettivo rispetto alla lavorazione stessa.

L’articolo 28, comma 3 dell’allegato A, inoltre specifica che:

Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.”

Ne deriva che la validazione del Piano Economico Finanziario in nessun caso può essere svolta da un soggetto privato, specificando che nel caso di ETC corrispondente al Comune, l’attività di certificazione e validazione può essere svolta esclusivamente dell’Ente ovvero da un’altra amministrazione territoriale che sia individuata dall’ente stesso.

PEF: chi valida

In conclusione, è fondamentale sottolineare come la validazione del Piano Economico Finanziario sia eseguibile esclusivamente da uno dei seguenti soggetti:

  • soggetto nell’ambito dell’Ente;
  • altra amministrazione territoriale;
  • organo di revisione (facoltativo).

E come non sia, invece possibile validare il Piano Economico Finanziario da parte di soggetti estranei all’elenco di cui sopra, tra cui società private e soggetti privati.

di Marco Sigaudo e Simone La Fauci

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