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31 Marzo 2020

Variazione COVID – La competenza è della Giunta

Ieri sera c’è stato un interessantissimo appuntamento, organizzato dal Dott. Santo Fabiano, avente come tema “Emergenza COVID-19. L’ordinanza 658 del 29 marzo e il DPCM 28 marzo”. Tra i molti rinomati partecipanti al confronto prendo spunto da quanto argomentato dal Dott. Vito Antonio Bonanno, e da un’analisi fatta dal Dott. Matteo Barbero, in merito alle operazioni da attuare attinenti alla disciplina dei buoni spesa e/o pacchi alimenti con particolare riguardo all’intervento contabile.

Facendo riferimento all’impegno della spesa, impegno di spesa da imputare agli stanziamenti, si è delineato il trattamento da seguire per coloro che ancora non hanno approvato il bilancio e si trovano quindi ad agire in esercizio provvisorio; esercizio per cui, in via ordinaria, si è nell’impossibilità di effettuare variazioni di bilancio a meno delle eccezioni previste nell’art. 187 c. 3 quinquies e sexies del T.U.E.L.

Richiamando l’art. 187 c. 3 quinquies e sexies vediamo come questo afferma:
“3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.
3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall’esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”.

Richiamando poi il principio contabile 4.2 paragrafo 8.4 vediamo come:
“…Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore…”

A questo punto torna utile riportare quanto emerse in fase di prima approvazione dei principi contabili nel mese di marzo 2016 quando i comuni dovettero affrontare, in bilancio provvisorio, l’incasso dei trasferimenti del Ministero per poter pagare le spese elettorali. Arconet elaborò la seguente FAQ:
“…Variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione: “considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4 […] A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell’Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per i referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l’articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL…”.

Considerando che le spese devono essere iscritte all’interno della Missione 12 Progr. 4 avrei potuto operare, nel richiamo della F.A.Q. Arconet, applicando l’8.4 oppure, seguendo pedestremente quanto iscritto all’interno dell’ordinanza, quando riporta scritto nell’art. 1 c.3 “in esercizio provvisorio le risorse di cui alla presente ordinanza sono applicate e autorizzate alla variazione di bilancio con delibera di Giunta”. Assumendo il secondo comportamento evito inoltre di instaurare discrasie operative tra la Giunta e il Consiglio.
L’attribuzione fatta dall’ordinanza può essere considerata a titolo definitivo, e specifico su questa fattispecie di operazione.

Nel rispetto dell’art. 239 c. 1 lett. b n. 2 del T.U.E.L. che riporta:
“L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni: …pareri… variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili…”.

In conclusione, si rileva come questa variazione sia, nel rispetto dell’ordinanza, di competenza della Giunta e non soggetta al parere dell’Organo di Revisione.

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