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27 Marzo 2015

No all’alternatività tra fatturazione elettronica e split payment

In data 12 marzo 2015, durante la Commissione Finanze e tesoro del Senato, è stata presentata un’interrogazione in cui si richiedevano semplificazioni per le procedure di rimborso IVA; alla base di tale richiesta sono state poste le difficoltà che interesseranno gli operatori economici in materia di liquidità, a seguito dell’entrata in vigore delle norme sullo split payment e sul reverse charge. In particolare è stata richiesta una deroga in tema di split payment per gli enti no profit e per i soggetti interessati dall’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA.

Nel rispondere all’interrogazione, il viceministro Luigi Casero ha sottolineato come lo split payment sia un meccanismo introdotto per far fronte ad un fenomeno evasivo di vasta entità, diffuso soprattutto tra i fornitori della PA; il viceministro, inoltre, ha ricordato alcuni interventi già attuati negli ultimi anni proprio al fine di semplificare le procedure di rimborso IVA  e ridurne i tempi (elevazione a 700.000 euro del limite massimo dei crediti compensabili su base annua, erogazione del rimborso entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione, erogazione di rimborsi in via prioritaria per i fornitori soggetti a split payment e reverse charge ecc.).

Il viceministro ha poi decisamente negato la possibilità di esonerare dall’obbligo dello split payment quei soggetti che sono contestualmente interessati anche dall’obbligo di fatturazione elettronica, argomentando la propria decisione con i dati emessi dall’Agenzia delle Entrate secondo cui non vi sarebbe perfetta coincidenza tra le amministrazioni verso le quali è obbligatorio emettere fattura elettronica e quelle verso cui è invece obbligatoria la scissione dei pagamenti.

Meno chiusa sembra, però, la posizione di Casero relativamente a una possibile deroga all’applicazione dello split payment per gli enti no profit, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha chiaramente spiegato come tale meccanismo non possa essere applicato alle operazioni rese da fornitori sottoposti a regimi speciali (i quali provvedono all’assolvimento dell’imposta secondo regole proprie.

 

Fonte: Eutekne

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