La Repubblica di San Marino è un Paese considerato extracomunitario in quanto non aderisce all’Unione europea.
La norma di riferimento per determinare il corretto trattamento, ai fini IVA, delle operazioni economiche tra i soggetti dei due Stati è il D.M. 24 dicembre 1993, disposizione a cui si sono aggiunte varie modifiche, come per il caso dell’introduzione della fatturazione elettronica da parte dell’Italia.
In questo articolo esamineremo la disciplina attualmente vigente e analizzeremo i seguenti aspetti:
Nel prossimo articolo esamineremo la disciplina relativa alle prestazioni di servizio.
L’operazione di acquisto di beni da parte di soggetti passivi IVA italiani nei confronti di operatori aventi sede presso San Marino è sottoposta a due diversi regimi fiscali.
Ciò che differenzia i due diversi regimi fiscali è il fatto che le cessioni di beni verso l’Italia siano effettuate con l’addebito dell’imposta in fattura da parte dell’operatore sammarinese (caso in cui l’IVA è già stata versata dall’operatore cedente sammarinese) o senza addebito d’imposta (ipotesi nella quale l’IVA deve essere assolta dall’operatore italiano attraverso il meccanismo del reverse charge).
In caso di cessione di beni effettuata da un operatore cedente sammarinese nei confornti di un operatore cessionario italiano, con addebito di IVA, dovranno essere rispettati i seguenti adempimenti.
Il cedente sammarinese che cede beni ad un operatore economico, ovvero ad enti non commerciali titolari di partita Iva, anche se agiscono nell’esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono:
Conseguente l’ufficio tributario di San Marino deve:
A questo punto interviene l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro il quale entro i 15 giorni successivi a quello al ricevimento della suddetta documentazione deve:
Il cessionario italiano, soggetto passivo IVA, deve:
In caso di cessione di beni da operatore cedente sanmarinese a operatore cessionario italiano, senza addebito di Iva, dovranno essere rispettati i seguenti adempimenti:
Gli acquisti da operatori economici di San Marino devono essere rilevati nell’“esterometro”, a prescindere dal fatto che essi siano documentati da fattura recante l’esposizione dell’Iva oppure da autofattura emessa dal cessionario italiano.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento del 5 agosto 2021, ha emesso un importante documento in cui sono definite le "Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino …".
Vediamo quindi cosa cambia con riferimento alle operazioni economiche con San Marino.
La novità in esame interessa principalmente le operazioni aventi come oggetto la cessione di beni.
Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino dovranno essere trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) nel rispetto delle regole e procedure già esistenti.
L’Ufficio tributario di San Marino dunque trasmetterà e riceverà le fatture elettroniche rispettivamente dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e dei cedenti/prestatori italiani rientranti nell’ambito di applicazione del decreto del 21 giugno 2021.
Gli operatori italiani avranno invece facoltà di emettere fattura elettronica, tramite SdI, anche per le prestazioni effettuate nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.
Attraverso i servizi di consultazione dell'Agenzia delle entrate l’operatore italiano, cessionario o cedente, potrà visualizzare i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino e anche l'esito dei controlli.
Per gli enti locali le norme prevedono l'assolvimento dell'imposta, tramite reverse charge, per le fatture che non recano addebito di IVA anche per gli acquisti istituzionali, se il soggetto è già identificato ai fini IVA, con presentazione del modello INTRA-12 e versamento dell'imposta. Diversamente, l'obbligo scatta solo al superamento della soglia prevista dalla norma, con presentazione, in quel caso, del modello INTRA13.
Per quanto concerne le prestazioni di servizio rese dagli operatori sanmarinesi è applicabile il regime di cui all'art. 7ter e seguenti del Decreto IVA. Pertanto in tali occasioni gli enti locali potranno vedersi ancora recapitare fatture cartacee per le quali l'imposta sarà dovuta in Italia secondo il principio di territorialità dell'imposta nei servizi.
Le disposizioni hanno efficacia dal 1° ottobre 2021, ma sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura potrà essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dallo stesso Decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo.
Dal 1° ottobre al 30 giugno ci sarà quindi un periodo transitorio che verrà meno a decorrere dal 1° luglio 2022; data dalla quale le fatture saranno emesse e accettate solo in formato elettronico.
(Fonte bibliografica: “P.A.rliamo dell’IVA”, editore: CEL Editrice, autori: Marco Sigaudo, Rebecca Zollo, Gianfranco Sciacca)

Rebecca Zollo
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.