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6 Novembre 2020

PA e fattura elettronica: da oggi non valgono i rifiuti immotivati

Dal 6 novembre 2020 le pubbliche amministrazioni devono iniziare ad applicare le regole che rendono legittimo il rifiuto delle fatture elettroniche ricevute dai fornitori in base a quanto indicato nel Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze n. 132 del 24 agosto 2020. Le amministrazioni pubbliche, infatti, non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

  1. a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  2. b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
  3. c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
  4. d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da  riportare in fattura  ai  sensi  del  decreto   del   Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell’articolo 29  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;
  5. e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Da ricordare infine che le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture nei casi in cui gli elementi informativi possono venire corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Si stanno verificando alcuni problemi con le fatture pregresse dovute alla lunga fase di gestazione, iniziata nel 2019, che si è conclusa il 22 ottobre 2020 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto però non prevede l’esistenza di una fase di transitoria e per questo permangono elementi di incertezza legati al comportamento da tenere sia per le pubbliche amministrazioni che per i loro fornitori.

Ogni azione dovrà essere coerente alle regole vigenti nel momento in cui la PA procede materialmente alla notifica del rifiuto, non considerando la data originaria della consegna del documento, anche se anteriore al 6 novembre.

Fonte: Marco Magrini e Benedetto Santacroce, Fattura elettronica nella Pa: da oggi in vigore lo stop ai rifiuti non motivati, Il Sole 24 Ore – NT+Enti Locali & Edilizia, 06 novembre 2020.

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