Con deliberazione n. 132/2015, la Corte dei Conti sezione Puglia ha chiarito che nel piano di razionalizzazione delle società partecipate degli Enti locali deve essere obbligatoriamente presente un giudizio sulla detenibilità o meno della partecipazione; a tal proposito ha poi delineato un percorso da seguire:
- individuare l’oggetto sociale;
- valutare la natura dei servizi offerti e l’inerenza di questi ai compiti dell’Ente;
- verificare “le ragioni ostative a un’eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all’organismo esterno”.
Dunque, il piano di razionalizzazione deve contenere giudizi e motivazioni e non presentarsi come una semplice enunciazione di dati: è necessario che dal documento emergano chiaramente valutazioni circa la convenienza economica di conservare la forma esternalizzata a mezzo società.
Infine, la deliberazione in oggetto ha evidenziato come nel piano debba essere chiaramente esplicitato che:
- tramite la società non vengono gestiti servizi strumentali e servizi pubblici locali in violazione dell’art. 13 del DL n. 223/2006;
- la società ha perseguito l’equilibrio economico finanziario patrimoniale.
Il Comune pugliese destinatario della deliberazione è stato invitato dai giudici a trasmettere la relazione tecnica mancante, nonché un’integrazione al piano di razionalizzazione (essendo quest’ultimo privo delle motivazioni e valutazioni sopra indicate come necessarie).