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24 Luglio 2015

Partecipate e piano di razionalizzazione

Con deliberazione n. 132/2015, la Corte dei Conti sezione Puglia ha chiarito che nel piano di razionalizzazione delle società partecipate degli Enti locali deve essere obbligatoriamente presente un giudizio sulla detenibilità o meno della partecipazione; a tal proposito ha poi delineato un percorso da seguire:

  • individuare l’oggetto sociale;
  • valutare la natura dei servizi offerti e l’inerenza di questi ai compiti dell’Ente;
  • verificare “le ragioni ostative a un’eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all’organismo esterno”.

Dunque, il piano di razionalizzazione deve contenere giudizi e motivazioni e non presentarsi come una semplice enunciazione di dati: è necessario che dal documento emergano chiaramente valutazioni circa la convenienza economica di conservare la forma esternalizzata a mezzo società.

Infine, la deliberazione in oggetto ha evidenziato come nel piano debba essere chiaramente esplicitato che:

  • tramite la società non vengono gestiti servizi strumentali e servizi pubblici locali in violazione dell’art. 13 del DL n. 223/2006;
  • la società ha perseguito l’equilibrio economico finanziario patrimoniale.

Il Comune pugliese destinatario della deliberazione è stato invitato dai giudici a trasmettere la relazione tecnica mancante, nonché un’integrazione al piano di razionalizzazione (essendo quest’ultimo privo delle motivazioni e valutazioni sopra indicate come necessarie).

 

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