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12 Giugno 2020

Permessi retribuiti dal Comune per i dipendenti della società in house

Con l’ordinanza n. 11265 del 2020, la Corte di Cassazione afferma che il Comune, presso cui i dipendenti di una società in house dell’ente stesso svolgono incarico elettivo, deve provvedere ai permessi retribuiti che devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro nei termini e nelle modalità previste  dall’articolo 80 del Testo Unico degli Enti Locali (Dlgs 267/2000).

Questo per tutelare l’esercizio delle funzioni pubbliche elettive da parte dei lavoratori dipendenti senza gravare sui datori di lavoro privati, ai quali la stessa norma riconosce il diritto a essere rimborsati degli oneri sostenuti. Invece il ristoro non è previsto per i datori di lavoro pubblico e nel caso vi sia una «identità di funzione e di soggetti tra l’ente datore di lavoro e quello elettivo». Questo è espressione dell’articolo 2041 del Codice Civile, il principio generale relativo al divieto di indebito arricchimento «che vuole che il soggetto che si avvantaggi della prestazione sopporti gli oneri economici».

Dunque «gli oneri derivanti dalla fruizione, da parte dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, dei permessi retribuiti previsti per l’esercizio di funzioni elettive presso un ente locale partecipante sono a carico di quest’ultimo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro» nei termini e nelle modalità stabilite dall’articolo 80 del Tuel.

Fonte: Andrea Alberto Moramarco, Il Comune deve rimborsare alla società in house i permessi retribuiti per le funzioni elettive, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 12 giugno 2020.

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