La Commissione Arconet ha presentato la proposta di modifica delle modalità di registrazione dei contributi agli investimenti che l’ente riceve per riversare direttamente ad altri enti.
La modifica proposta, che diverrà effettiva a far decorso dal prossimo DM di aggiornamento del D.L. 118/11, comporterà la registrazione sul singolo esercizio, collegando quindi il costo alla competenza. Attualmente il principio non prevede detta tipologia di trattamento, andando invece a indicare come comportamento da eseguire la sospensione dell’intero importo dei proventi derivanti dai contributi agli investimenti e la registrazione annuale di un provento, denominato “Quota annuale di contributi agli investimenti” di importo pari all’ammortamento dell’immobilizzazione finanziata dal contributo; in altre parole licenziando l’ammortamento attivo in corrispondenza al passivo.
La sospensione del tributo resta necessaria, oltre che per i casi di contributi destinati al finanziamento di investimenti diretti, anche per i casi di contributi destinati al finanziamento di ulteriori contributi, erogati negli esercizi successivi a quello di acquisizione.
Di seguito si riporta quanto definito dalla Commissione:
“4.4.1. Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell’esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell’esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell’esercizio sono sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.
4.4.2. Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell’esercizio di contributi agli investimenti accertati dall’ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell’esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l’ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall’ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l’effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l’imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l’imputazione della quota annuale di contribuiti agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l’ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell’ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc”.