Il sindaco di un Comune ha richiesto un parere alla Corte dei Conti sezione Lombardia in merito all’assunzione di una risorsa a tempo pieno e indeterminato, da effettuarsi mediante concorso pubblico durante l’anno 2017: “è possibile utilizzare il 100% della capacità assunzionale relativa alla cessazione intervenuta nell’anno 2014 (resto assunzionale anno 2015) oppure l’utilizzo del resto della capacità assunzionale va conteggiato nella percentuale del 75% della spesa del personale cessato?”
La Corte ha innanzitutto richiamato la normativa attuale che prevede, per gli anni 2017 e 2018, la possibilità di effettuare assunzioni nella misura del 25% della spesa del personale cessato l’anno precedente o del 75% se si applica la deroga ex DL n. 113/2016 e Legge n. 232/2016. Nel caso di specie, il Comune istante riferisce che il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente è inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica. A ciò si aggiunge il fatto che la popolazione del Comune è compresa tra 1.000 e 10.000 abitanti e che l’ente non ha provveduto a nuove assunzioni dopo la cessazione avvenuta nell’anno 2014. Dunque, la Corte riconosce al Comune “una capacità assunzionale pari al 75% del budget formatosi a seguito delle cessazioni avvenute nel triennio precedente”.
Come considerazione generale, poi, la Sezione Lombardia aggiunge che “i resti devono essere presi in considerazione solo per determinare l’entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale che deve necessariamente essere rispettosa della percentuale fissata dal Legislatore per l’anno in cui si intende a procedere con la nuova assunzione.”