Nuove indicazioni dalla Sezione lavoro della Cassazione in materia di attribuzione delle posizioni organizzative negli enti locali (sentenza n. 14472/2015).
La vicenda si origina in seguito al ricorso presentato da un dipendente provinciale che si era visto negare, da parte dell’Amministrazione, il rinnovo della posizione organizzativa da lui in precedenza ricoperta e ormai giunta alla sua naturale scadenza. Il ricorrente lamentava tale decisione dell’Amministrazione, portando a sostegno del proprio diritto alla proroga dell’incarico le ripetute valutazioni positive ricevute dall’ente stesso.
La Cassazione, tuttavia, basandosi su quanto esplicitato in proposito negli artt. 8, 9 e 10 del Ccnl. 31 marzo 1999, ha respinto il ricorso presentato dal dipendente motivando la propria decisione con le seguenti considerazioni:
- l’istituzione delle posizioni organizzative costituisce una facoltà e non un obbligo del datore di lavoro pubblico;
- il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico e deve essere sempre motivato;
- alla scadenza naturale dell’incarico la PA non ha alcun obbligo a motivare un’eventuale mancata proroga dello stesso;
- l’Amministrazione non aveva nessun obbligo di rinnovo della posizione organizzativa del dipendente, dal momento che tale decisione ricade nella sfera della discrezionalità dell’Ente.