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15 Settembre 2015

Personale – Cassazione: no alle proroghe automatiche per le posizioni organizzative

Nuove indicazioni dalla Sezione lavoro della Cassazione in materia di attribuzione delle posizioni organizzative negli enti locali (sentenza n. 14472/2015).

La vicenda si origina in seguito al ricorso presentato da un dipendente provinciale che si era visto negare, da parte dell’Amministrazione, il rinnovo della posizione organizzativa da lui in precedenza ricoperta e ormai giunta alla sua naturale scadenza. Il ricorrente lamentava tale decisione dell’Amministrazione, portando a sostegno del proprio diritto alla proroga dell’incarico le ripetute valutazioni positive ricevute dall’ente stesso.

La Cassazione, tuttavia, basandosi su quanto esplicitato in proposito negli artt. 8, 9 e 10 del Ccnl. 31 marzo 1999, ha respinto il ricorso presentato dal dipendente motivando la propria decisione con le seguenti considerazioni:

  • l’istituzione delle posizioni organizzative costituisce una facoltà e non un obbligo del datore di lavoro pubblico;
  • il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico e deve essere sempre motivato;
  • alla scadenza naturale dell’incarico la PA non ha alcun obbligo a motivare un’eventuale mancata proroga dello stesso;
  • l’Amministrazione non aveva nessun obbligo di rinnovo della posizione organizzativa del dipendente, dal momento che tale decisione ricade nella sfera della discrezionalità dell’Ente.

 

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