L’art. 36, comma 1, del DLgs. n. 165/2001 sancisce, in materia di assunzioni di personale, che le PA possano soddisfare le esigenze connesse al fabbisogno ordinario esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Tar Liguria, sezione I, ha però sottolineato la diversa disciplina vigente in materia di affidamento di incarichi dirigenziali: l’art. 19, comma 6, del DLgs. n. 165/2001, infatti, contempla la possibilità di ricorrere a forme contrattuali a tempo determinato nei confronti di persone con particolare e comprovata qualificazione professionale; tale possibilità può essere esercitata nel limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell’8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.