La Corte dei Conti, sezione controllo per la regione Umbria, con la deliberazione n. 120/2015, ha ribadito una linea di pensiero già precedentemente affermata in materia di recupero degli emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti pubblici.
I giudici riconoscono all’Ente il diritto al recupero di quanto indebitamente assegnato ai dipendenti, ma non il diritto di pretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. Come sostenuto, infatti, dal Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza n. 1164/2009) e dalla Cassazione (sezione lavoro, sentenza n. 1464/2012), la ripetizione dell’indebito deve avere ad oggetto esclusivamente le somme effettivamente entrate nello stato patrimoniale del dipendente.
La sentenza in commento, pur trovando conferma altrove (ad esempio, delibera n. 124/2015 della sezione controllo della Corte dei Conti del Lazio), è tuttavia in contrasto con la posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo il quale il recupero è da effettuarsi al lordo delle somme.